Cass., sez. un., 16 dicembre 2021, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi per chiarire se sia abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al Pubblico Ministero affinché provveda all’interrogatorio dell’imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che la soluzione è negativa e che, pertanto, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento. L’abnormità, peraltro, è stata esclusa anche nel caso in cui l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.
Sui termini del contrasto: