Cass., sez. un., 16 dicembre 2021 (dep. 31 gennaio 2022), n. 3513, Cassano, Presidente, Caputo, Relatore, Cardia, p.m. (concl. diff.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno risolto due questioni in materia di misure di prevenzione.
In prima battuta, è stato enunciato il principio secondo il quale il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato.
In seconda battuta, è stato enunciato il principio secondo il quale, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, la Suprema Corte è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a).