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Alle Sezioni unite un quesito sulla riduzione di pena per le contravvenzioni nel giudizio abbreviato

Cass., sez. IV, 25 novembre 2021 (dep. 16 dicembre 2021), n. 46024, Ciampi, Presidente, Esposito, Relatore, Fodaroni, P.m. (concl. diff.)

1. Le Sezioni unite sono state chiamate a dirimere un contrasto interpretativo sull’art. 442, comma 2, c.p.p.

Più precisamente, si tratta di delineare il regime processuale del vizio determinato dall’errore compiuto dal giudice che, in materia di reati contravvenzionali, abbia erroneamente applicato la diminuente per la scelta del rito nella misura di un terzo, prevista per i delitti, anzichè della metà. 

Il quesito verte sulla possibilità di censurare la violazione di legge con il ricorso per cassazione qualora non sia stata precedentemente sollevata di motivi di appello.

Sul punto l’ordinanza di rimessione rileva l’esistenza di due contrapposti orientamenti.

2. Un primo indirizzo sostiene che l’errore sulla diminuente non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione qualora non sia stato rappresentato al giudice d’appello, poichè non si verte in un’ipotesi di pena illegale, ma di errata applicazione di una legge processuale che può essere denunciata soltanto con gli ordinari mezzi di gravame (ex plurimis, Cass., sez. I, 8 luglio 2020, n. 22313, in C.E.D. Cass., n. 279455, che ha pure escluso la possibilità di avvalersi dei rimedi dell’incidente di esecuzione e della correzione dell’errore materiale).

Come sottolinea l’ordinanza di rimessione, una simile impostazione riposa su una nozione restrittiva del concetto di pena illegale, che ricorrerebbe soltanto nei casi di sanzione non prevista dalla legge per specie o quantità ovvero per errore di computo aritmetico (in questo senso, Cass., sez. I, 11 giugno 2014, n. 28252, in C.E.D. Cass., n. 261091).

3. Altro orientamento, invece, ritiene che la censura, ancorchè non elaborata nella precedente impugnazione, sia ammissibile (ex plurimis, Cass., sez. IV, 18 maggio 2021, n. 24897, in C.E.D. Cass., n. 281488). Alla base di tale differente lettura è posto il rilievo che la riduzione di pena ha natura sostanziale e, pertanto, l’applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole sarebbe rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. (nel senso che la questione è attratta nella sfera di operatività dell’art. 25, comma 2, Cost., Cass., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 832, in C.E.D. Cass., n. 251752).

4. Alle Sezioni unite è stato dunque chiesto di chiarire «se, in tema di reati contravvenzionali, nel caso in cui il Giudice di primo grado non riduca della metà la pena per il rito abbreviato, ai sensi del novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen., e invece la diminuisca in misura inferiore, la Corte di Cassazione possa o meno disporre la riduzione della metà, anche qualora la questione non sia stata prospettata con l’atto di appello bensì solo col ricorso per Cassazione».

5. L’udienza è fissata per il 31 marzo 2022 e il relatore designato è il Consigliere Dovere.

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