Cass., sez. un., 30 settembre 2021 (dep. 30 marzo 2022), n. 11586, Cassano, Presidente, Fidelbo, Relatore
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante e che, tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, c.p.p.