La Corte di Cassazione ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129; 568, comma 4; 591, comma 1, lett. a); 601; 605 e 620 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, senza non prevede la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti.
La Sezione rimettente ha osservato come la sentenza delle Sezioni unite penali n. 28954 del 2017 ha affrontato il problema della pregiudizialità della declaratoria di estinzione del reato rispetto ad una causa di nullità, ribadendo che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129, comma 1, c.p.p., impone nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservate al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Viceversa, nel diritto vivente creatosi a seguito delle Sezioni unite, sarebbe venuto meno proprio il contraddittorio, in modo radicale e assoluto, così da precludere in radice il giudizio in ordine alla ricorrenza o meno della causa estintiva. Il censurato diritto vivente si porrebbe perciò in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di inviolabilità del diritto di difesa e di indefettibilità del giusto processo, rappresentando il contraddittorio tra le parti il postulato ineliminabile di ogni pronuncia terminativa del giudizio che abbia forma di sentenza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111, depositata il 9 maggio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, c.p.p., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.