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Recensione “Il diritto penale totale”
Il diritto penale totale.
Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi.
di Filippo Sgubbi
Il diritto penale «totale» è invocato in ogni situazione come intervento salvifico e, soprattutto, quale preteso rimedio –politicamente e mediaticamente remunerativo – a vari mali sociali. Una simile espansione del sistema penale comporta il sacrificio dei principi fondamentali di garanzia, con l’aiuto del vigente clima di populismo e giustizialismo. Il diritto penale totale è senza legge: all’opera di definizione dell’illecito partecipano fonti non solo normative o giurisprudenziali, ma anche di natura sociale e perfino legata a formule algoritmiche.
Emergono nuovi paradigmi punitivi quali discriminazione, minoranza, vittime del passato, vittime del futuro. È senza verità: la verità assoluta su cui si costruisce una norma penale condivisa dai consociati è sostituita da tante verità relative che danno origine a sistemi penali differenziati, accentuando così le divisioni sociali e i connessi conflitti.
Prescinde dalla colpa individuale: una sanzione è meritata non tanto per ciò che il soggetto ha fatto colpevolmente, quanto piuttosto per ciò che il soggetto è, per origini e storia, per il suo ruolo nella società, per la sua pericolosità sociale.
Da qui, il binomio puro/impuro che oggi ha sostituito il binomio innocente/colpevole. In una simile situazione, lo sviluppo dell’attività di normazione privata (protocolli, linee guida, modelli organizzativi, codici di condotta) può essere una soluzione per cercare di recuperare il valore di civiltà dei principi basilari di responsabilità colpevole individuale e di certezza del diritto.
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.