Cass. Pen., Sez. un., 28 novembre 2019, informazione provvisoria
Il processo in assenza è stato al centro di una recente e controversa novella che ha eliminato il rito contumaciale dal codice di rito e ha introdotto un nuovo modulo procedimentale, in applicazione del quale, nell’ipotesi in cui non possa affermarsi che l’imputato è a conoscenza del procedimento o del processo (ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p.), il procedimento deve essere sospeso, come previsto dagli art. 420-quater e 420-quinquies (sulla riforma, anche per considerazioni critiche, AA.VV., Il giudizio in assenza dell’imputato, a cura di Vigoni, Giappichelli, 2014; AA.VV., Le nuove norme sulla giustizia penale, a cura di Conti – Marandola – Varraso, Cedam, 2014; Chinnici, Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili, in Il libro dell’anno del diritto 2015, Treccani, 2015, p. 573; Conti, Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi, in Dir. pen. e proc., 2015, p. 461; Mangiaracina, Il “tramonto” della contumacia e l’affermazione di un’assenza multiforme, in Leg. pen., 2014, p. 556; Tonini – Conti, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”, in Dir. pen. e proc., 2014, p. 509).
Le Sezioni unite, con la decisione in rassegna, offrono un fondamentale chiarimento, stabilendo che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e !’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (sul punto, conviene ricordare che la vicenda all’esame delle Sezione unite riguardava la previgente formulazione dell’art. 162 c.p.p., che non contemplava ancora l’assenso del difensore d’ufficio quale presupposto di validità dell’elezione di domicilio ora richiesto dal comma 4-bis).