Cass., sez. un., 26 giugno 2022 (dep. 17 giugno 2022), n. 43668, Cassano, Presidente, De Amicis, Relatore, Casella, P.m. (concl. diff.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale , in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.