Cass., sez. un., 15 dicembre 2022, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate per chiarire se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia comportato l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini vada effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, ovvero operando una riduzione proporzionale rispetto all’applicazione del predetto criterio moderatore alla pena complessiva, derivante dal cumulo materiale.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale la pena relativa al reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari deve essere considerata nella sua entità originaria.