Abstract
Le novità legislative in tema di modalità di deposito delle impugnazioni a mente dell’inderogabile principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni con particolare riferimento all’art. 582 c.p.p. e all’art. 87 bis D.Lvo 150/2022 per come introdotto dalla Legge 199/2022. Dovrà sottolinearsi come il deposito effettuato ai sensi del neo introdotto art. 87 bis D.Lvo cit. rappresenti il frutto di una scelta tra alternative operata dal difensore e non l’unico ed insostituibile mezzo di presentazione del gravame stante l’ultravigenza dell’art. 582, comma 1, c.p.p. nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del D.Lvo 150/2022. In relazione alle modalità di deposito telematico delle richieste di riesame o appello delle misure cautelari reali che soggiacciono agli stessi criteri generali previsti per le impugnazioni, dovrà segnalarsi l’errore di coordinamento in cui è incorso il legislatore nel prevedere, sia per le ordinanze applicative di misure cautelari personali sia per quelle applicative di misure reali, un unico destinatario telematico. Errore di coordinamento che finisce per ingenerare più di qualche dubbio sulla corretta individuazione del destinatario pec della impugnazione.
The legislative innovations regarding the methods of lodging appeals in view of the mandatory principle of the obligatory and mandatory nature of the forms for the presentation of appeals with particular reference to art. 582 c.p.p. and in art. 87 bis D.Lvo 150/2022 as introduced by Law 199/2022. It should be underlined that the lodging made according to the newly introduced art. 87 bis D.Lvo 150/2022 represents the result of a choice between alternatives made by the defender and not the only and irreplaceable means of presenting the burden given the extreme validity of art. 582, paragraph 1, c.p.p. in the text in force at the time of entry into force of Legislative Decree 150/2022.
In relation to the methods of online lodging of requests for review or appeal of real precautionary measures which are subject to the same general criteria envisaged for appeals, it will be necessary to report the coordination error in which the legislator has incurred in providing, both for the implementing ordinances of personal precautionary measures and for those applying real measures, a single electronic recipient. Coordination error that ends up generating more than a few doubts about the correct identification of the PEC addressee of the appeal.
SOMMARIO: 1. I primi “tentativi” di deposito delle impugnazioni ed il nuovo deposito telematico. 2. La individuazione delle norme che disciplinano le modalità di deposito delle impugnazioni all’indomani della entrata in vigore della “Riforma Cartabia”. 3. Il deposito dell’atto d’impugnazione all’indomani dell’entrata in vigore della “Riforma Cartabia”. 4. Il deposito delle impugnazioni cautelari. 5. Il deposito telematico del riesame o dell’appello avverso un provvedimento applicativo di una misura cautelare reale: a quale indirizzo pec votarsi?
1. I primi “tentativi” di deposito delle impugnazioni ed il nuovo deposito telematico.
All’indomani dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia[1], della Legge n.199/2022 e dei differenti regimi di applicazione delle novità ivi contenute[2], in alcuni tribunali si è assistito ad interpretazioni proteiformi in ordine alle modalità di deposito in concreto delle impugnazioni e, in alcuni casi, si è registrato il rifiuto da parte degli addetti all’ufficio – certamente indebito, ancorché in assoluta buona fede – di ricezione dell’atto di impugnazione nelle forme del deposito cartaceo – rectius, non telematico – effettuato dal difensore presso la cancelleria individuata ai sensi dell’art. 582, comma 1, c.p.p. con contestuale invito al difensore alla presentazione telematica della impugnazione.
Tali circostanze hanno ingenerato la impellente necessità di una disamina coordinata delle novità legislative in tema di modalità di deposito delle impugnazioni a mente dell’inderogabile principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni che punisce con la inammissibilità i depositi effettuati con modalità non consentite dalla legge, in ragione dell’assenza di una norma specifica che ne consenta il deposito nel sistema processuale[3].
2. La individuazione delle norme che disciplinano le modalità di deposito delle impugnazioni all’indomani della entrata in vigore della “Riforma Cartabia”.
Il punto di partenza non può non essere la individuazione delle norme che disciplinano, appunto, le modalità di deposito delle impugnazioni all’indomani della entrata in vigore della “Riforma Cartabia”, ovvero l’art. 582 c.p.p. e l’art. 87bis D.Lvo 150/2022 per come introdotto dalla Legge 199/2022.
Il regime transitorio introdotto con la legge 199/2022 ha, infatti, specificatamente previsto il deposito telematico degli atti di impugnazione per il tramite del nuovo dell’art. 87bis D.Lvo 150/2022 recante “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”, creando, così, un regime intertemporale di gestione del deposito telematico di qualsivoglia istanza e, per quello di cui qui si discute e ragiona, delle impugnazioni in forza del quale “1. (omissis) … è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. (omissis…) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. L’atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. (omissis)”.
La lettura della norma consente, in via immediata, di potere ragionevolmente sostenere che il deposito effettuato si sensi del neo introdotto art. 87bis D.Lvo cit. rappresenti il frutto di una scelta tra alternative operata dal difensore e non l’unico ed insostituibile mezzo di presentazione del gravame[4]. L’utilizzo da parte del legislatore del verbo “consentire” disattende, infatti, la possibilità di costruire qualsivoglia forma di preclusione rispetto ad altre modalità di deposito dell’atto di impugnazione, con l’ovvio evidente, limite del già ricordato principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.
Chiarito questo primo aspetto, si avrà modo di apprezzare che il metodo di presentazione descritto dall’art. 87bis cit., di cui si discute e ragiona, altro non fa che ricalcare la disciplina emergenziale già nota in quanto prevista dall’art. 23, comma 4, D.L. 137/2020[5].
Di modo che, per il difensore sarà certamente possibile scegliere di optare per il deposito telematico dell’impugnazione secondo modalità che ricalcano, in buona sostanza, quelle della disciplina emergenziale già testata nel corso degli ultimi due anni, con l’accortezza di osservare le stringenti prescrizioni che l’art. 87bis, comma 7,D.Lvo. 150/2022 detta a pena di inammissibilità della impugnazione stessa.
3. Il deposito dell’atto d’impugnazione all’indomani dell’entrata in vigore della “Riforma Cartabia”.
Il nodo problematico (o, almeno, tale deve essere apparso a chi in questi giorni ha tentato il deposito degli atti direttamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento), però, parrebbe risiedere nella perdurante – o meno – possibilità per il difensore di depositare l’atto di impugnazione in forma cartacea presso la cancelleria preposta.
A tal fine, non potrà non farsi riferimento alla versione dell’art. 582 c.p.p. vigente all’indomani della entrata in vigore della Legge 199/2022 e del Decreto Legislativo n. 150/2022.
L’art. 33, comma 1, lett. e), n. 1, del D.L.vo n. 150 del 10 ottobre 2022 ha, invero, sostanzialmente modificato l’art. 582 c.p.p. che, nella nuova formulazione, prevede in via esclusiva – per il tramite del rinvio al neo introdotto art. 111bis c.p.p. e la previsione del deposito cartaceo riservata alle sole parti private – il deposito telematico degli atti di impugnazione da parte del difensore.
Disciplina, quest’ultima, che però non è prontamente applicabile in ragione del fatto che la previsione transitoria di cui all’art. 87, commi 4 e 5, D.Lvo cit. prevede l’applicazione differita delle novità introdotte dall’art. 33 D.Lvo cit. e, quindi, delle nuove modalità di presentazione della impugnazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti del medesimo articolo 87, ovvero dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3.
E infatti, se per un verso l’art. 87, comma 4, D.L.vo cit. ha previsto l’ultravigenza, per quello che qui interessa, dell’art. 582, comma 1, c.p.p. nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto (espressione, invero, infelice nella misura in cui il testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto dovrebbe essere, appunto, quello di cui all’art. 33, comma 1, lett. e), n. 1, del D.L.vo n. 150 del 10 ottobre 2022), per altro verso, il successivo comma 5 ha disposto l’applicazione differita delle norme di cui all’art. 582, comma 1 bis e 111 bis c.p.p. che prevedono, rispettivamente, la possibilità per le sole parti private del deposito della impugnazione in forma cartacea e il deposito in via esclusivamente telematica – pena l’inammissibilità del gravame dichiarata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato – da parte del difensore.
Ad oggi e fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dall’art. 87 D.Lvo 150/2022, il difensore impegnato nel deposito di un atto di impugnazione potrà alternativamente affidarsi al deposito effettuato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero mediante invio dell’atto dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore agli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, seguendo, in tale ultimo caso le indicazioni previste dall’art. 87bis, D.Lvo 150/2022 per come introdotto dalla Legge 199/2022.
Infine, deve segnalarsi che la abrogazione dell’art. 582, comma 2, c.p.p e dell’art. 583 c.p.p. alla data di entrata in vigore del D.Lvo 150/2022 ad opera dell’art. 98, comma 1, lett. a), D. Lvo cit., ha definitivamente precluso la possibilità per le parti private e i difensori per un verso di depositare l’impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo dove le stesse si trovano e, per altro verso, di spedire l’atto di impugnazione.
4. Il deposito delle impugnazioni cautelari.
Il deposito delle impugnazioni cautelari, giusti i richiami all’art. 582 c.p.p. contenuti nell’art. 309, comma 4, c.p.p. (richiamato dall’art. 310, comma 1, c.p.p.), 311, comma 3 e 324, comma 2, c.p.p., segue le forme previste per le impugnazioni di cui si è discusso e ragionato in questa sede.
Meritano, comunque, un breve cenno le modalità di deposito telematico delle richieste di riesame o appello delle misure cautelari reali.
Nello specifico, l’art. 87 bis, comma 6,D. Lvo 150/2022 per come introdotto dalla Legge 199/2022, ha previsto che “Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale”[6].
È di immediata evidenza l’errore di coordinamento in cui è incorso il legislatore nel prevedere, sia per le ordinanze applicative di misure cautelari personali sia per quelle applicative di misure reali, un unico destinatario telematico dell’atto d’impugnazione, ovvero il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza (per come individuato, appunto, dall’art. 309, comma 7, c.p.p.).
Se, per un verso, il tribunale competente a decidere sul riesame o l’appello cautelare avverso ordinanze applicative di misure personali è correttamente individuato nel tribunale distrettuale, per altro verso quest’ultima autorità giudiziaria non coincide – o meglio, può non coincidere – con quella competente a decidere sul riesame o l’appello cautelare proposto avverso ordinanze applicative di una misura cautelare reale.
Gli art. 322bis, comma 1bis, c.p.p. e 324, comma 5, c.p.p. (richiamato dall’art. 318 c.p.p., in tema di riesame delle ordinanze di sequestro conservativo) prevedono, infatti, che sulle richieste di riesame o appello delle misure cautelari reali decida, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che emesso il provvedimento. Autorità giudiziaria, quest’ultima, che non necessariamente potrà coincidere con il tribunale distrettuale indicato dall’art. 309, comma 7, c.p.p.[7]
5. Il deposito telematico del riesame o dell’appello avverso un provvedimento applicativo di una misura cautelare reale: a quale indirizzo pec votarsi?
Rimane, a questo punto e ferma restando la possibilità di optare per un deposito analogico dell’atto, da verificare, in concreto, quali saranno le modalità telematiche da seguire nel caso di deposito di un atto di impugnazione avverso l’applicazione di una misura cautelare reale.
Gli scenari ipotizzabili sono legati alla scelta normativa che il difensore vorrà adottare: seguire le indicazioni dell’art. 87bis, comma 6,D.Lvocit. e, quindi, inviare l’atto d’impugnazione ad una autorità giudiziaria che non necessariamente sarà competente a decidere[8], ovvero scegliere come destinatario telematico il tribunale competente a decidere ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p.
Se optasse per il deposito indirizzato al tribunale distrettuale, il difensore potrebbe, però, ritrovarsi con una dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione pronunciata[9] ai sensi del successivo comma 7 dell’art. 87bis D.Lvo cit. che esplicitamente prevede che l’impugnazione è inammissibile quando “l’atto è trasmesso …, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, …, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello”.
Diversamente, qualora optasse per l’inoltro al tribunale circondariale, così correttamente individuato il giudice competente a decidere il riesame o l’appello, potrebbe incorrere in una declaratoria di inammissibilità per avere utilizzato una modalità di deposito dell’atto di impugnazione non prevista dalla legge a mente degli approdi giurisprudenziali che voglionole modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione come tassative ed inderogabili[10].
Così stando le cose, autorevole dottrina suggerisce che, per evitare una pronuncia di inammissibilità, sarà necessario inviare la pec ad entrambi i tribunali (distrettuale e circondariale). Ovvero, si potrebbe ulteriormente aggiungere, ripiegare – almeno sino all’entrata in vigore del nuovo art. 111bis c.p.p. – nel “vecchio” deposito cartaceo con attestazione di avvenuto deposito rilasciata dalla cancelleria del tribunale circondariale competente a decidere.
[1] Sulle novità della riforma in tema di digitalizzazione degli atti e le spinte normative per il definitivo superamento del modello fondato sulla circolazione fisica dei documenti, posta a base della rivoluzione telematica del processo penale, D. MINOTTI, Spinta al deposito telematico e all’atto digitalmente nativo, in Guida dir., 2021, n. 40, 115; B. GALGANI, Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”, in A. Marandola, Riforma Cartabia e rito penale – La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali, Milano, 2022. Per una visione d’insieme sulle novità della riforma “Cartabia”, Relazione n. 68/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario, avente per oggetto la “Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”.
[2] A seguito delle modifiche apportate al D.Lvo n. 150/2022 e della disciplina intertemporale introdotta dalla Legge 199/2022, l’Ufficio del Massimario ha pubblicato la Relazione n. 2/2023, “La riforma Cartabia“, che ha chiuso il “ciclo” dei contributi predisposti dall’Ufficio del Massimario con riguardo alla “riforma Cartabia” definita, nella presentazione alla relazione cit., quale “prima, vera, riforma organica del sistema processuale penale da quando, nel 1989, fu adottato il processo accusatorio”.
[3] Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 19/12/2019, n. 10682, rv. 278649-01, in parte motiva, ha dato ampio risalto alle molteplici pronunce della Corte di Cassazione in tema di deposito di atti in via telematica: “nella più generale materia delle impugnazioni nel giudizio penale (cfr. Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931-01: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC”; egualmente, in materia di impugnazione cautelare: “E’ inammissibile l’impugnazione cautelare proposta dall’indagato mediante l’uso della posta elettronica certificata (c. d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 c.p.p. – espressamente richiamato dall’art. 309, comma 4, che, a sua volta, è richiamato dall’art. 310 c.p.p., comma 2, – sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC. (In motivazione la Corte ha evidenziato che tali previsioni processuali costituiscono le specifiche disposizioni normative che rendono inapplicabile il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto)” (Sez. 3, n. 38411 del 13/04/2018, B., Rv. 276698-01)”.
[4] Secondo la Relazione n. 2/2023 dell’Ufficio del Massimario, cap. 12, § 6, pag. 164, fino alla emanazione dei decreti attuativi “si dovrà ritenere applicabile soltanto il regime di deposito analogico presso la cancelleria del tribunale che emesso la sentenza, a meno di un intervento legislativo che risolva, nelle more, l’impasse”. In realtà, si tratta di un’interpretazione che, per mera svista, non tiene conto della disciplina intertemporale dettata dall’art. 87 bis D.Lvo 150/2022.
[5] Sulla non più differibile portata innovativa del deposito telematico degli atti e sulle connesse problematiche applicative in costanza di vigenza della disciplina emergenziale, si veda: F. PORCU, “Il portale del processo penale telematico: un passo in avanti (e qualche inciampo verso) la digitalizzazione”, Diritto penale e processo, 10/2021, 1404.
[6] La dottrina ha, sin da subito, evidenziato come lasci perplessi il fatto che si sia mantenuto un tale erroneo richiamo anche per le impugnazioni cautelari reali, così A. MARANDOLA, “Riforma Cartabia: l’entrata in vigore, il regime transitorio e lo slittamento di parte della novella”, Altalex, 09/01/2023.
[7] In Italia, infatti, sono presenti 26 corti d’appello e 3 sezioni distaccate, la cui competenza territoriale è definita distretto. Le corti d’appello raccordano 165 circondari di tribunali (fonte https://www.procura.lodi.it/it/Content/Index/27525, Le articolazioni periferiche del Ministero della Giustizia: dall’Unità d’Italia ai giorni nostri), mentre le province italiane sono 80.
[8] Il tribunale distrettuale potrebbe, invero, coincidere con il tribunale circondariale nel caso di capoluogo di provincia coincidente con uno dei 26 distretti di corte di appello o delle 3 sezioni distaccate.
[9] Inammissibilità che, ai sensi dell’art. 87 bis, comma 8, D.Lvo cit., sarà pronunciata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: “Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato”. Non può, anche in questo caso, non rilevarsi come il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 322 bis o 324 c.p.p. non avrà contezza dell’interposta impugnazione dal momento che la stessa dovrà essere indirizzata al giudice competente a decidere, il quale ultimo, a sua volta, richiederà gli atti alla Procura della Repubblica. Senza dimenticare che l’impugnazione della misura cautelare reale non ne sospende l’esecuzione e, di conseguenza, non sarà necessaria alcuna pronuncia che disponga l’esecuzione.
[10] Si veda: Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 19/12/2019, n. 10682, rv. 278649-01 citata sub nota 3.