E’ stato pubblicato il quarto decreto-legge riguardante il settore della giustizia: dopo il d.l. n. 11, il d.l. n. 18, il d.l. n. 23 ed ora il d.l. n. 28. Peraltro, con l’art. 1 della l. n. 27 che ha convertito in legge il d.l. n. 18, è stato abrogato il d.l. n. 11, ed ora con il d.l. n. 28 sono stati ridefiniti i nuovi termini.
Focalizzando l’attenzione alla tematica della giustizia penale il d.l. n. 28 prevede:
– all’art. 1 lo spostamento dal 30 aprile al 31 agosto dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni telefoniche, con esclusione della previsione per la quale il Ministro della Giustizia fisserà modalità e termini per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni telefoniche;
– all’art. 2 la previsione del termine entro il quale il pubblico ministero e il procuratore nazionale antimafia devono esprimere il parere sulla concessione dei permessi e della detenzione domiciliare, per i condannati per i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis e comma 3 quater, c.p.p., scaduto il quale il giudice di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza potrà decidere;
– all’art. 3 sono racchiuse varie previsioni modificatrici ed integratrici dell’art. 83 del d.l. n. 18 conv. con la l. n. 27, anche alla luce dell’art. 36 del d.l. n. 23 (in attesa di conversione):
a) sono rinviati d’ufficio ad una data successiva all’11 maggio le udienze pendenti presso gli uffici giudiziari e per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (art. 83, commi 1 e 2). Viene, conseguentemente, differito dal 16 aprile al 12 maggio il termine per la predisposizione da parte dei capi degli uffici delle misure organizzative per lo svolgimento dell’attività giudiziaria.
b) il 31 luglio è il termine entro il quale è sospeso il corso della prescrizione e quello dei termini processuali dei procedimenti sospesi mentre nel procedimento di Cassazione la sospensione del decorso della prescrizione dura fino alla data dell’udienza e comunque non oltre il 31 dicembre;
c) sono prorogati fino al 31 luglio i termini fissati al 30 giugno contenuti all’art. 83, comma 12 (partecipazione a distanza del soggetto ristretto), comma 12 bis (udienze da remoto ivi previste), comma 12 quater (relativamente all’attività in caso di indagini preliminari), 12 quinquies (celebrazione collegiale da remoto dei procedimenti non sospesi);
d) è prorogato al 31 luglio dal 30 giugno anche il termine di cui al comma 12 ter per la celebrazione in Cassazione dei procedimenti camerali non partecipati;
e) al 31 luglio sono differiti alcuni termini processuali in caso di rinvio dei procedimenti (comma 9);
– sempre all’art. 3 è altresì previsto:
a) che, fermo quanto previsto per i procedimenti con soggetti ristretti, il processo da remoto non sia applicabile, salvo consenso, alle udienze di discussione finale, o a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti e periti (art. 12 bis);
b) che la richiesta di discussione orale in Cassazione dei ricorsi proposti per la trattazione ex art. 127 e 14 c.p.p. possa essere formulata dal p.g. e dalle parti private e non più solo dal ricorrente (comma 12 ter);
c) che nel caso in cui il procedimento penale non sia svolto da remoto, non si applichino quelle modalità per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (art. 12 quinquies);
d) che possano essere depositati presso i pubblici ministeri con modalità telematiche memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell’art. 415 bis c.p.p. e che sempre con queste modalità possa essere svolta la comunicazione di atti e documenti da parte della p.g. (comma 12 quater 1 e 12 quater 2).
D.L. n.28 del 30 aprile 2020 (G.U. 161 del 30 aprile 2020 – serie generale)
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19
Decreto legge n. 28: tutte le novità
E’ stato pubblicato il quarto decreto-legge riguardante il settore della giustizia: dopo il d.l. n. 11, il d.l. n. 18, il d.l. n. 23 ed ora il d.l. n. 28. Peraltro, con l’art. 1 della l. n. 27 che ha convertito in legge il d.l. n. 18, è stato abrogato il d.l. n. 11, ed ora con il d.l. n. 28 sono stati ridefiniti i nuovi termini.
Focalizzando l’attenzione alla tematica della giustizia penale il d.l. n. 28 prevede:
– all’art. 1 lo spostamento dal 30 aprile al 31 agosto dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni telefoniche, con esclusione della previsione per la quale il Ministro della Giustizia fisserà modalità e termini per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni telefoniche;
– all’art. 2 la previsione del termine entro il quale il pubblico ministero e il procuratore nazionale antimafia devono esprimere il parere sulla concessione dei permessi e della detenzione domiciliare, per i condannati per i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis e comma 3 quater, c.p.p., scaduto il quale il giudice di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza potrà decidere;
– all’art. 3 sono racchiuse varie previsioni modificatrici ed integratrici dell’art. 83 del d.l. n. 18 conv. con la l. n. 27, anche alla luce dell’art. 36 del d.l. n. 23 (in attesa di conversione):
a) sono rinviati d’ufficio ad una data successiva all’11 maggio le udienze pendenti presso gli uffici giudiziari e per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (art. 83, commi 1 e 2). Viene, conseguentemente, differito dal 16 aprile al 12 maggio il termine per la predisposizione da parte dei capi degli uffici delle misure organizzative per lo svolgimento dell’attività giudiziaria.
b) il 31 luglio è il termine entro il quale è sospeso il corso della prescrizione e quello dei termini processuali dei procedimenti sospesi mentre nel procedimento di Cassazione la sospensione del decorso della prescrizione dura fino alla data dell’udienza e comunque non oltre il 31 dicembre;
c) sono prorogati fino al 31 luglio i termini fissati al 30 giugno contenuti all’art. 83, comma 12 (partecipazione a distanza del soggetto ristretto), comma 12 bis (udienze da remoto ivi previste), comma 12 quater (relativamente all’attività in caso di indagini preliminari), 12 quinquies (celebrazione collegiale da remoto dei procedimenti non sospesi);
d) è prorogato al 31 luglio dal 30 giugno anche il termine di cui al comma 12 ter per la celebrazione in Cassazione dei procedimenti camerali non partecipati;
e) al 31 luglio sono differiti alcuni termini processuali in caso di rinvio dei procedimenti (comma 9);
– sempre all’art. 3 è altresì previsto:
a) che, fermo quanto previsto per i procedimenti con soggetti ristretti, il processo da remoto non sia applicabile, salvo consenso, alle udienze di discussione finale, o a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti e periti (art. 12 bis);
b) che la richiesta di discussione orale in Cassazione dei ricorsi proposti per la trattazione ex art. 127 e 14 c.p.p. possa essere formulata dal p.g. e dalle parti private e non più solo dal ricorrente (comma 12 ter);
c) che nel caso in cui il procedimento penale non sia svolto da remoto, non si applichino quelle modalità per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (art. 12 quinquies);
d) che possano essere depositati presso i pubblici ministeri con modalità telematiche memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell’art. 415 bis c.p.p. e che sempre con queste modalità possa essere svolta la comunicazione di atti e documenti da parte della p.g. (comma 12 quater 1 e 12 quater 2).
D.L. n.28 del 30 aprile 2020 (G.U. 161 del 30 aprile 2020 – serie generale)
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
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