Felicemente giocata in esordio tra la “chiusura” forzata della società civile di questa fase (non senza rimarcare il rispetto del contraddittorio) e le numerose “significative” aperture della Corte costituzionale (tra le quali l’approvazione delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) al contesto sociale, la Presidente Marta Cartabia ha presentato la Relazione annuale delle attività della Consulta, evidenziando la centralità che la Corte ha nell’assetto istituzionale della Repubblica.
A tale riguardo sono state elencate tre linee di tendenza nella giurisprudenza costituzionale, ove si segnala un aumento della decisione, a volte con superamento del parametro delle “rime baciate”, unito ad una accelerazione della riduzione dei tempi nei quali sono assunte le decisioni.
In primo luogo si è rafforzata la leale collaborazione, intesa come principio costituzionale, in relazione a tutte le istituzioni: giudici ordinari, corti sovranazionali, regioni, pubblica amministrazione e soprattutto legislatore, anche perché la sentenza della Corte chiude un itinerario spesso lungo e complesso, ma anche perché apre dinamiche destinate a proseguire in altre sedi.
In secondo luogo, si è consolidata la giurisprudenza in materia di rapporti tra giudici nazionali, Corte costituzionale e Corti europee, in vista di una più stringente cooperazione tra varie istanze giurisdizionali in materia di tutela dei diritti fondamentali.
Non si tratta soltanto dello sviluppo degli orientamenti consolidati dalla giurisprudenza Corte edu, ma anche della Corte di Giustizia ove siano coinvolti questioni legate ai Trattati dell’Unione.
Il terzo settore lungo il quale si è soprattutto sviluppata l’attenzione della Corte ha riguardato il diritto penale e l’esecuzione penale, ferma restando l’attenzione alle tematiche relative al processo penale.
Invero, mentre rispetto a quest’ultimo aspetto non è mai mancata l’attenzione della Corte, in relazione al diritto penale sostanziale, al diritto sanatorio amministrativo e alle misure di prevenzione personali e patrimoniali ed al diritto penitenziario, si è entrati nel merito delle scelte discrezionali del legislatore, più incisivamente scrutinate in relazione alle garanzie costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.).
Il primo settore nel quale l’intervento della Corte è stato particolarmente significativo è stato
quello delle misure di prevenzione personale e patrimoniale.
Il riferimento va alle sentenze nn. 24, 25 e 26 che sulla scorta della pronuncia Corte edu Di Tommaso contro Italia hanno ridefinito i presupposti della condotta suscettibile di determinare l’applicazione delle misure di prevenzione.
Il secondo settore dove l’intervento è stato molto incisivo, evidenziando in tal modo in termini “forti” il ritardo del legislatore nell’adeguare la materia dell’esecuzione della pena, è stato solamente quello penitenziario.
Il riferimento va sicuramente – in primis – alla decisione n. 253 in tema di art. 4 bis, comma 1, ord. penit. relativamente alle preclusioni fissate dalla legge per la concessione dei permessi premio.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla posizione dei minori, stante la presenza di precisi riferimenti costituzionali, sia in via diretta (sentenza n. 263) sia in relazione alla posizione della madre (n. 18 del 2020, in conformità a precedenti decisioni).
In questo ambito decisamente rilevante è la sentenza n. 32 del 2020 con cui per la prima volta si è riaffermata l’incostituzionalità dell’effetto retroattivo di una previsione in materia di esecuzione della pena.
Guardando al passato e al futuro da questo tempo sospeso il messaggio da tenere a mente è sempre quello dei valori costituzionali.
E’ questo il senso culturale e politico della Corte.
Relazione Presidente Corte costituzionale anno 2019
La Relazione 2019 della Presidente Cartabia: i valori costituzionali guardando al passato ed al futuro
Felicemente giocata in esordio tra la “chiusura” forzata della società civile di questa fase (non senza rimarcare il rispetto del contraddittorio) e le numerose “significative” aperture della Corte costituzionale (tra le quali l’approvazione delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) al contesto sociale, la Presidente Marta Cartabia ha presentato la Relazione annuale delle attività della Consulta, evidenziando la centralità che la Corte ha nell’assetto istituzionale della Repubblica.
A tale riguardo sono state elencate tre linee di tendenza nella giurisprudenza costituzionale, ove si segnala un aumento della decisione, a volte con superamento del parametro delle “rime baciate”, unito ad una accelerazione della riduzione dei tempi nei quali sono assunte le decisioni.
In primo luogo si è rafforzata la leale collaborazione, intesa come principio costituzionale, in relazione a tutte le istituzioni: giudici ordinari, corti sovranazionali, regioni, pubblica amministrazione e soprattutto legislatore, anche perché la sentenza della Corte chiude un itinerario spesso lungo e complesso, ma anche perché apre dinamiche destinate a proseguire in altre sedi.
In secondo luogo, si è consolidata la giurisprudenza in materia di rapporti tra giudici nazionali, Corte costituzionale e Corti europee, in vista di una più stringente cooperazione tra varie istanze giurisdizionali in materia di tutela dei diritti fondamentali.
Non si tratta soltanto dello sviluppo degli orientamenti consolidati dalla giurisprudenza Corte edu, ma anche della Corte di Giustizia ove siano coinvolti questioni legate ai Trattati dell’Unione.
Il terzo settore lungo il quale si è soprattutto sviluppata l’attenzione della Corte ha riguardato il diritto penale e l’esecuzione penale, ferma restando l’attenzione alle tematiche relative al processo penale.
Invero, mentre rispetto a quest’ultimo aspetto non è mai mancata l’attenzione della Corte, in relazione al diritto penale sostanziale, al diritto sanatorio amministrativo e alle misure di prevenzione personali e patrimoniali ed al diritto penitenziario, si è entrati nel merito delle scelte discrezionali del legislatore, più incisivamente scrutinate in relazione alle garanzie costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.).
Il primo settore nel quale l’intervento della Corte è stato particolarmente significativo è stato
quello delle misure di prevenzione personale e patrimoniale.
Il riferimento va alle sentenze nn. 24, 25 e 26 che sulla scorta della pronuncia Corte edu Di Tommaso contro Italia hanno ridefinito i presupposti della condotta suscettibile di determinare l’applicazione delle misure di prevenzione.
Il secondo settore dove l’intervento è stato molto incisivo, evidenziando in tal modo in termini “forti” il ritardo del legislatore nell’adeguare la materia dell’esecuzione della pena, è stato solamente quello penitenziario.
Il riferimento va sicuramente – in primis – alla decisione n. 253 in tema di art. 4 bis, comma 1, ord. penit. relativamente alle preclusioni fissate dalla legge per la concessione dei permessi premio.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla posizione dei minori, stante la presenza di precisi riferimenti costituzionali, sia in via diretta (sentenza n. 263) sia in relazione alla posizione della madre (n. 18 del 2020, in conformità a precedenti decisioni).
In questo ambito decisamente rilevante è la sentenza n. 32 del 2020 con cui per la prima volta si è riaffermata l’incostituzionalità dell’effetto retroattivo di una previsione in materia di esecuzione della pena.
Guardando al passato e al futuro da questo tempo sospeso il messaggio da tenere a mente è sempre quello dei valori costituzionali.
E’ questo il senso culturale e politico della Corte.
Relazione Presidente Corte costituzionale anno 2019
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
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