Cass., sez. un., 27 ottobre 2022 (dep. 6 aprile 2023), n. 14840, Cassano, Presidente, Pezzullo, Relatrice
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affrontato due questioni sul rapporto tra processo all’ente ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sospensione del procedimento con messa alla prova.
Chiamate a chiarire se il procuratore generale fosse legittimato, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., l’ordinanza di ammissione alla prova hanno dato risposta positiva, precisando che tale diritto può essere esercitato a seguito della tempestiva comunicazione ai sensi dell’art. 128 c.p.p ovvero, in caso di omessa comunicazione, insieme con la sentenza.
Ciò posto, le Sezioni unite hanno anche affermato che l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova non è applicabile all’ente.