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Alle Sezioni unite una nuova questione in materia di sospensione condizionale della pena

Cass., sez. I, 4 novembre 2022 (dep. 5 gennaio 2023), n. 158, Tardio, Presidente, Bianchi, Relatore, Tampieri, P.m. (concl. diff.)

Il caso

La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Tribunale di Brescia, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena che, ex art. 165 c.p., era stato subordinato al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento. 

Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione il condannato a mezzo del suo difensore e censurava, tra l’altro, l’errata applicazione degli artt. 165 e 168 c.p. sostenendo che la condizione fosse stata apposta in assenza di una formale costituzione di parte civile e difettasse perciò il presupposto di applicazione della norma.

La vexata quaestio

Preliminarmente il Collegio, affronta una questione relativa al termine entro il quale deve essere adempiuto l’obbligo e segue l’insegnamento delle Sezioni unite secondo il quale «in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza, ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione» (Cass., sez. un., 23 giugno 2022, n. 37503 in www.sistemapenale.it,31 gennaio 2023, con nota di Falcone, “Le Sezioni Unite sul termine per l’adempimento degli obblighi nella sospensione condizionale della pena”; per un approfondimento del tema, si veda Sbezzi, Sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori: la Cassazione fa chiarezza sul termine per adempiere,in Il Penalista, 21 maggio 2020; Della Bella – Dolcini, Per un riordino delle misure sospensivo-probatorie nell’ordinamento italiano, in Della Bella – Dolcini, Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma, Milano, Giuffrè, 2020, 335 ss.).

Ciò posto, il Collegio rileva un contrasto proprio sulla applicabilità dell’art. 165 c.p. laddove la persona offesa o il danneggiato dal reato non si sia costituito parte civile.

Il primo orientamento è sostenuto da quanti ritengono legittima l’imposizione di un obbligo restitutorio pure in simile ipotesi, e ciò basandosi sulla differenza testuale tra l’obbligo di restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato e quello di risarcimento del danno. Invero, detta opzione ermeneutica sottolinea come la necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale nel processo penale tramite la costituzione di parte civile si imponga esclusivamente nel caso in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena afferisca al solo risarcimento del danno e non già all’obbligo restitutorio (Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 16629 in C.E.D. Cass. n. 236655; Cass. sez. III, 24 giugno 2014, n. 1324 ivi, n. 261778; Cass. Sez. II, 24 settembre 2019, n. 42583, ivi, n. 277631). 

Un diverso e contrario orientamento ritiene, invece, che l’imposizione di un obbligo ex art. 165 c.p. in favore di un soggetto che non si sia costituito parte civile rappresenti una violazione di legge e sia da considerare, da parte del giudice dell’esecuzione ex art. 168 c.p., come non apposta. A siffatte conclusioni giunge chi ritiene che l’obbligo restitutorio, al pari dell’obbligo risarcitorio, riguardi solo il danno civile e non anche il danno criminale e, pertanto, presupponga la domanda della parte che nel processo penale richieda la costituzione di parte civile (Cass., sez. II, 5 marzo 2015, n. 12895 in C.E.D. Cass. n. 262932; Cass., sez. II, 13 settembre 2019, n. 45854, ivi, n. 277632; Cass. Sez. II, 15 luglio 2020, n. 23917, ivi, n. 279550; Cass., sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 8314, ivi, n. 280711). 

In definitiva, sulla questione sono chiamate a pronunciarsi le Sezioni unite che dovranno rispondere al quesito “se il giudice possa subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile”.

L’udienza è fissata per il 27 aprile 2023 e il relatore designato è il Consigliere Centonze.

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