Cass., sez. un., 25 maggio 2023, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate per chiarire se l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale la suddetta previsione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell’art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022.
Per una sintesi del contrasto, https://www.penaledp.it/alle-sezioni-unite-un-quesito-sul-regime-di-diritto-intertemporale-dellart-573-comma-1-bis-c-p-p/