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Messaggi Whatsapp: la Corte costituzionale ribadisce che sono corrispondenza

Segnaliamo la sentenza della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato nei confronti della Procura di Firenze, in relazione al sequestro compiuto nell’ambito di un procedimento penale pendente nei confronti, tra gli altri, del sen. Matteo Renzi.

La decisione accoglie il conflitto di attribuzione, nella parte in cui contestava la legittimità dell’acquisizione di corrispondenza di un senatore in violazione dell’art. 68, terzo comma Cost..

La Corte in motivazione ha affrontato il tema della natura dei messaggi di conversazione e-mail e whatsapp, affermando : << Posto che quello di «corrispondenza» è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata» (sentenza n. 2 del 2023). La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017; già in precedenza, con riguardo agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, sentenza n. 1030 del 1988; sulla libertà del titolare del diritto di scegliere liberamente il mezzo con cui corrispondere, sentenza n. 81 del 1993).

Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi.>>

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