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Una nuova pronunzia di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p. Note a margine della sentenza n. 141 del 2023

Abstract: lo scritto si sofferma sulla sentenza n. 141 del 2023, per mezzo della quale la Corte costituzionale torna ad occuparsi del rapporto tra circostanze attenuanti, recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento, dichiarando nuovamente costituzionalmente illegittimo l’art. 69, comma 4, c.p., nella parte nella quale – questa volta – prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p.

Abstract: the paper focuses on the sentence n. 141 of 2023, by means of which the Constitutional Court returns to deal with the relationship between extenuating circumstances, repeated recidivism and balancing judgment, declaring again constitutionally illegitimate the art. 69, paragraph 4, criminal code, in the part in which – this time – it provided for the prohibition to derogate from the mitigating circumstance pursuant to art. 62, no. 4, criminal Code on recidivism pursuant to art. 99, paragraph 4, criminal code.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La questione prospettata dal giudice a quo. – 3. L’iter seguito dalla Consulta: a) la rilevanza del precedente. – 4. b) l’attenzione nei confronti dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Premessa.

A distanza di poche settimane, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 2023, torna ad occuparsi del rapporto tra circostanze attenuanti, recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento, restringendo ulteriormente i margini di operatività del divieto di prevalenza delle attenuanti, previsto dall’art. 69, comma 4, c.p. – nella formulazione dovuta all’art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 – sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p.[1]

2. La questione prospettata dal giudice a quo.

Ad offrire l’occasione per intervenire nuovamente sul tema è stata l’ordinanza del 9 giugno 2022, per mezzo della quale il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p. – in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, c.p. – nella parte nella quale prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. sulla aggravante della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p.

Il rimettente era chiamato ad esprimersi, in sede di giudizio abbreviato, circa la responsabilità penale di un imputato, rinviato a giudizio per il delitto di rapina (art. 628, comma 1, c.p.), per avere costretto due dipendenti di un supermercato a consegnargli la somma di euro dieci mediante minaccia, ravvisata nella formulazione delle seguenti frasi: «se non mi date 10 euro torno con la pistola» e «ti spacco la testa».

Ritenuto il fatto provato alla luce dei risultati processuali e correttamente inquadrato nella fattispecie di rapina, e non in quella di estorsione, il giudice a quo considerava integrati, da una parte, gli estremi della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., avendo l’agente cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, e, d’altra parte, considerava sussistente l’aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale, prevista dall’art. 99, comma 4, c.p.

Secondo il rimettente, però, la necessità di adeguare la pena al disvalore effettivo del fatto di reato avrebbe richiesto di ritenere la richiamata attenuante prevalente sulla recidiva reiterata, tenuto conto del minimo edittale fissato per il delitto di rapina, pari a cinque anni di reclusione, del tutto sproporzionato rispetto alla condotta realizzata dall’imputato. Ma tale soluzione sarebbe stata impedita proprio dal divieto di soccombenza della recidiva reiterata rispetto all’attenuante richiamata, fissato, appunto, dall’art. 69, comma 4, c.p.: da qui la rilevanza delle questioni sollevate.

Inoltre, sempre ad avviso del rimettente, le questioni sarebbero state non manifestamente infondate, tenuto conto soprattutto dei precedenti per mezzo dei quali la Consulta ha ripetutamente dichiarato la non conformità al dettato costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., nella parte nella quale vietava, appunto, la prevalenza di ulteriori circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; circostanze assimilabili all’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, c.p.

Dunque, per il rimettente, il divieto di soccombenza della recidiva reiterata rispetto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. risultava in contrasto sia con il principio della proporzionalità della pena, desumibile dall’art. 27, comma 3, Cost., sia con il principio di eguaglianza, fissato dall’art. 3 Cost.

3. L’iter seguito dalla Consulta: a) la rilevanza del precedente.

Investita delle questioni, la Consulta – quasi de plano – le dichiara fondate e richiama con immediatezza la pronuncia per mezzo della quale essa stessa, poche settimane addietro, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., nella parte nella quale, relativamente ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo, prevedeva il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante sulla recidiva reiterata[2]. Tale precedente funge, infatti, da guida per la Consulta, consentendole di argomentare quasi per rinvio.

Nella precedente occasione, infatti, la Corte costituzionale aveva puntualmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando – per quel che qui rileva – le modifiche riguardanti il bilanciamento delle circostanze, dovute all’art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nonché le modifiche inerenti alla recidiva reiterata, avutesi ad opera dell’art. 4, stessa legge[3]. E soprattutto, nella medesima occasione, la Consulta aveva effettuato una attenta ricognizione del contesto giurisprudenziale, ripercorrendo – per quanto qui di interesse – le singole tappe per mezzo delle quali la portata del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata è stata ridimensionata[4].

Sembra il caso di ricordare, anzitutto, la pronuncia con la quale la disciplina di cui all’art. 69, comma 4, c.p. è stata censurata nella parte nella quale vietava la prevalenza dell’attenuante della lieve entità del fatto in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)[5]. Inoltre, vanno rammentate le pronunce per mezzo delle quali l’art. 69, comma 4, c.p. è stato dichiarato incostituzionale in relazione alla ricettazione di particolare tenuità (art. 648, comma 2, c.p.)[6], alla violenza sessuale di minore gravità (art. 609 bis, comma 3, c.p.)[7] e all’attenuante riguardante la condotta di colui il quale si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, pure aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la realizzazione di delitti (art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)[8]. Bisogna anche segnalare la pronuncia con la quale la disposizione è stata censurata in relazione al danno patrimoniale di speciale tenuità causato alla massa dei creditori nei reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito (art. 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267)[9]. Ancora, può richiamarsi la sentenza tramite la quale l’art. 69, comma 4, c.p. è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente nella parte nella quale impediva di considerare prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.)[10]. Infine, vanno richiamate le sentenze per mezzo delle quali la medesima disposizione è stata censurata nella parte nella quale precludeva la prevalenza dell’attenuante prevista per colui che volle il reato meno grave nei casi di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116, comma 2, c.p.[11]), nonché nella parte nella quale precludeva la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità in relazione al delitto di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)[12].

Pur riguardando differenti reati e diverse ipotesi circostanziali, tutte tali pronunce, ad avviso della Consulta, condividerebbero le medesime «rationes decidendi riconducibili a principi comuni, declinati lungo una triplice direttrice»[13].

In particolare, una prima ragione del decidere è stata rintracciata nel particolare divario tra la pena base prevista per il reato non circostanziato e la pena risultante dall’applicazione dell’attenuante; una divaricazione che, per la Corte, può considerarsi compatibile con i principi di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.), di offensività (art. 25, comma 2, Cost.) e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.) solo qualora il giudice possa operare il bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.), senza che sia impedita la dichiarazione di prevalenza dell’attenuante sulla recidiva reiterata. Una seconda ratio decidendi è stata, invece, ancorata alla considerazione secondo la quale alcune attenuanti consentirebbero di bilanciare l’ampiezza di alcune fattispecie di reato in grado di racchiudere condotte diverse, le quali vanno differenziate sotto il profilo sanzionatorio. Una terza ragione, infine, è stata rinvenuta nell’esigenza di diversificare la pena alla luce del diverso grado di rimproverabilità soggettiva dell’autore.

Ebbene, proprio le richiamate ragioni di fondo, compendiate nell’esigenza di mantenere un rapporto di equilibrio tra la gravità, sia oggettiva sia soggettiva, del fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, conducono, anche nel caso de quo, alla dichiarazione di incostituzionalità sollecitata dal rimettente.

4. b) l’attenzione nei confronti dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.

Nei successivi passaggi dell’itinerario argomentativo, l’attenzione viene indirizzata nei confronti dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., la quale, per espressa previsione normativa, si applica ai delitti contro il patrimonio, o ai delitti che comunque offendono il patrimonio.

Ora, tali delitti possono essere certamente integrati anche tramite la realizzazione di condotte di modesto disvalore, in relazione alle quali i minimi edittali fissati dal legislatore possono risultare sproporzionati. Del resto, prosegue la Corte, una pronuncia recente ha ritenuto necessaria la previsione di una attenuante per i fatti di lieve entità riconducibili nella sfera di azione del delitto di estorsione[14].

Ma, prosegue la Corte, proprio «l’effetto “calmierante”» svolto da tutte le attenuanti, inclusa quella relativa al danno patrimoniale di particolare tenuità, rispetto al minimo edittale previsto per i delitti di rapina ed estorsione è vanificato qualora all’imputato sia contestata la recidiva reiterata.

Dunque, per le ragioni appena sintetizzate, l’art. 69, comma 4, c.p. è – ancora una volta – dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte nella quale – questa volta – prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p.

5. Osservazioni conclusive.

L’esito al quale la Consulta perviene non desta certamente stupore. Il cammino seguìto dalla giurisprudenza costituzionale negli ultimi anni, sopra sinteticamente riprodotto, non poteva che condurre alla conclusione indicata.

Sollecita, invece, la formulazione di qualche osservazione conclusiva la riproposta, senza indugi e tramite rinvio, della linea argomentativa adottata in precedenza dalla stessa Consulta, poiché essa non solo fornisce ulteriore prova del consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale nel quale anche la pronuncia in commento si inserisce, ma lascia presagire ulteriori future pronunce di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., almeno in relazione ad alcune attenuanti contenutisticamente accostabili alle circostanze sinora interessate dalle dichiarazioni di incostituzionalità.

Si potrebbe pensare, per esempio, all’attenuante applicabile ove alcuni delitti contro la pubblica amministrazione siano di particolare tenuità (art. 323 bis, comma 1, c.p.), oppure all’attenuante applicabile ove un delitto contro il patrimonio culturale cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, anche quando l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità (art. 518 septiesdecies c.p.). E soprattutto si potrebbe pensare alle numerose diminuzioni di pena le quali possono applicarsi ove l’agente realizzi condotte successive al reato (possono ricordarsi, tra le altre, le ipotesi di cui: all’art. 270 bis.1, comma 3, c.p.; all’art. 375, comma 3, c.p.; all’art. 416 bis.1, comma 3, c.p.; all’art. 423 bis, comma 6, c.p.). Senza trascurare, infine, la possibilità di “limare” ulteriormente i contorni del divieto di bilanciamento con riferimento alle attenuanti espressione di una ridotta rimproverabilità soggettiva dell’autore.

Insomma, la via intrapresa dalla Consulta sembrerebbe, almeno ad oggi, potere proseguire senza imbattersi in particolari ostacoli. Occorre, però, domandarsi se non sia il caso di ripensare alle relazioni tra attenuanti, recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento, optando per una soluzione di più ampio respiro, capace di superare particolarismi magari non del tutto compatibili con il dettato costituzionale[15].


[1] Corte cost., 21 giugno 2023, n. 141, in www.cortecostituzionale.it.

[2] Corte cost., 18 aprile 2023, n. 94, in www.cortecostituzionale.it. Sull’ordinanza per mezzo della quale la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata (App. Torino, sez. II, 19 dicembre 2022), F. Alma, Caso Cospito (Scuola Allievi Carabinieri di Fossano): sollevata una questione di legittimità costituzionale dalla quale dipende la condanna all’ergastolo. A proposito del divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell’attenuante della lieve entità del fatto di ‘strage politica’, in Sist. pen., fasc. 2/2023, 59.

[3] Corte cost., 18 aprile 2023, n. 94, cit., punto 4 del Considerato in diritto.

Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 69, comma 4, c.p. nella formulazione dovuta, appunto, all’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251: «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato». Si riproduce, altresì, il testo dell’art. 99, comma 4, c.p., nella versione dovuta all’art. 4, legge cit.: «se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi».

[4] Corte cost., 18 aprile 2023, n. 94, cit., punto 8 del Considerato in diritto.

[5] Corte cost., 5 novembre 2012, n. 251, in www.cortecostituzionale.it. Sulla sentenza: C. Bernasconi, Giudizio di bilanciamento, circostanze c.d. privilegiate e principio di proporzione: il caso della recidiva reiterata, in Giur. cost., 2012, 4057; G. Caruso, Su recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento: parola ‘fine’ della Corte costituzionale?, in Arch. pen., fasc. 1/2013, 1; D. Notaro, La fine ingloriosa, ma inevitabile, di una manifesta irragionevolezza: la Consulta “lima” il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in Cass. pen., 2013, 1755; A. Tesauro, Corte costituzionale, attenuante del fatto di lieve entità e divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata: un precedente-pilota?, in Foro it., 2013, I, 2405.

[6] Corte cost., 14 aprile 2014, n. 105, in www.cortecostituzionale.it. Sulla sentenza: C. Bernasconi, L’ennesimo colpo inferto dalla Corte costituzionale alle scelte legislative in tema di comparazione di circostanze, in Giur. cost., 2014, 1858; A. Michael, Le attenuanti del “fatto lieve” in materia di violenza sessuale e ricettazione possono prevalere sulla recidiva reiterata. Il commento, in Dir. pen. proc., 2014, 1086.

[7] Corte cost. 11 marzo 2014, n. 106, in www.cortecostituzionale.it. Sulla sentenza: C. Bernasconi, L’ennesimo colpo inferto dalla Corte costituzionale, cit.; A. Michael, Le attenuanti del “fatto lieve”, cit.

[8] Corte cost., 24 febbraio 2016, n. 74, in www.cortecostituzionale.it. Sulla sentenza: E. Aprile, Un ulteriore intervento della Consulta ‘demolitivo’ della disciplina del divieto di prevalenza delle attenuanti per i recidivi reiterati ex art. 69, comma 4, c.p. Osservazioni, in Cass. pen., 2016, 2344; S. Clinca, La progressiva erosione di un vincolo irragionevole: illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione per i reati di narcotraffico sulla recidiva reiterata (osservazioni a margine di C. cost., 24.2.2016, n. 74), in Legisl. pen., 28 luglio 2016; G. Leo, Un nuovo colpo agli automatismi fondati sulla recidiva: illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione per i reati di narcotraffico, in Dir. pen. cont., 11 aprile 2016; A. Massaro, Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento: un rapporto ancora “privilegiato”?, in Giur. cost., 2016, 680.

[9] Corte cost., 21 giugno 2017, n. 205, in www.cortecostituzionale.it. Sulla sentenza: E. Aprile, Per la Consulta il divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 69, comma 4, c.p., è illegittimo anche in relazione alla attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei reati fallimentari, in Cass. pen., 2017, 4010; G. Leo, Un nuovo profilo di illegittimità nella disciplina della recidiva e dei suoi effetti indiretti, in Dir. pen. cont., 13 settembre 2017; D. Pulitanò, Bilanciamento di circostanze. Problemi di legittimità costituzionale, in Giur. cost., 2017, 1797; G. Befera, Automatismi sanzionatori vs Corte costituzionale: un esito annunciato, in Cass. pen., 2018, 1184; R. Russo, Dagli automatismi previsti dal legislatore nel quarto comma dell’art. 69 c.p. alle incostituzionalità (quasi) “automatiche”, ivi, 2018, 804.

[10] Corte cost., 6 aprile 2020, n. 73, in www.cortecostituzionale.it. Sulla sentenza: E. Aprile, Per la Consulta il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata è illegittimo in relazione alla attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p. Osservazioni, in Cass. pen., 2020, 3126; F. Lazzeri, La rimproverabilità soggettiva come vincolo di proporzionalità della pena in una nuova sentenza della Corte costituzionale sull’art. 69 c. 4 (in relazione alla seminfermità mentale), in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 1104; E. Mariani, Incostituzionale il divieto di prevalenza della seminfermità sulla recidiva reiterata: una nuova pronuncia della Corte costituzionale sull’art. 69, 4° comma, c.p., in Giur. it., 2020, 2547; E. Mazzanti, Recidiva reiterata e vizio parziale di mente: nuovamente inciso l’art. 69, comma 4, c.p., in Giur. cost., 2020, 825; E. Penco, Offensività e colpevolezza nel controllo di costituzionalità in materia di recidiva e giudizio di bilanciamento, in Dir. pen. proc., 2021, 260.

[11] Corte cost., 24 febbraio 2021, n. 55, in www.cortecostituzionale.it.

[12] Corte cost., 26 maggio 2021, n. 143, in www.cortecostituzionale.it.

[13] Corte cost., 18 aprile 2023, n. 94, cit., punto 10 del Considerato in diritto.

[14] Corte cost., 24 maggio 2023, n. 120, in www.cortecostituzionale.it.

[15] In una prospettiva de iure condendo, per alcune proposte di riforma riguardanti il giudizio di bilanciamento: A. Peccioli, Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento, Giappichelli, Torino, 2010, 163. Per alcuni spunti di riflessione maturati nell’ambito di contributi connessi alle pronunce della Corte costituzionale intervenute sul tema (supra, parag. 3. a), cfr. A. Massaro, Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento, cit., 689, e D. Pulitanò, Bilanciamento di circostanze, cit., 1805. Invece, sulla possibilità di abolire del tutto la recidiva v. E.M. Ambrosetti, Recidiva e Costituzione: un rapporto difficile, in Dir. pen. proc., 2023, 225.

Più in generale, sulle recenti tendenze che attraversano la “categoria” delle circostanze del reato, volendo, D.M. Schirò, Circostanze aggravanti del reato, in Digesto pen., Agg., vol. XI, Utet, Torino, 2021, 81.

Sentenza

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