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Costituisce reato istantaneo la truffa dell’intermediario finanziario che senza autorizzazione percepisce denaro da investire in operazioni di “trading”

Cass., Sez. II,  21 novembre 2019, n. 189/20, Cammino Presidente – Pardo Relatore – Tocci P.M. (Diff.)

Cass., Sez. II, 21 novembre 2019 (dep. 7 gennaio 2020), n. 189

Nella sentenza che qui si commenta, la Corte di cassazione analizza il momento consumativo del delitto di truffa commesso da un “falso” operatore finanziario. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all’art. 640 c.p. ha natura di reato istantaneo, il quale si consuma nel momento in cui l’autore della condotta fraudolenta ottiene l’ingiusto profitto della propria attività criminosa (Sez. II, 7 maggio 2019, n. 27833, in C.E.D. Cass., n. 276665).

Tale soluzione trova, tuttavia, un’eccezione nell’ipotesi di truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, con la conseguenza che il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (Sez. II, 30 novembre 2017, n. 57287, ivi, n. 272250). 

Nella vicenda in esame, al fine di individuare la natura del reato di truffa commesso dall’intermediario finanziario che senza autorizzazione percepisce denaro da privati per investirli in operazioni di “trading” mobiliare, la Corte distingue la tipologia dei contratti stipulati dalle parti. Se le stesse, come nel caso di specie, hanno sottoscritto singoli contratti di mandato con cui, a fronte di un versamento di somme di denaro, l’autore del reato effettua l’investimento, si è in presenza di un delitto di truffa a natura istantanea, il quale si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell’ingiustificato arricchimento. Solo laddove, invece, l’accordo iniziale preveda che il cliente tratto in inganno effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo) potrà ritenersi integrata l’ipotesi della truffa a consumazione prolungata, con la conseguenza che il momento consumativo del reato si sposta avanti nel tempo individuandosi nella corresponsione dell’ultimo dei versamenti.

In dottrina, sui reati c.d. a consumazione prolungata si veda D. BRUNELLI, Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato, Giappichelli, 2019, p. 126-127.

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