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OSSERVATORIO CARTABIA

Esecuzione decisioni CEDU

Con l’art. 628 bis c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia, il legislatore ha inteso disciplinare le implicazioni delle decisioni della CEDU che accogliendo i ricorsi degli imputati ingiunge di eliminare gli evidenziati effetti pregiudizievoli che quelle decisioni hanno determinato.
Il caso affrontato da Cass. n. 39801 del 13.07.2023 riguarda il condannato Viola, in relazione al quale la Corte Europea con la sentenza 13.06.2019 ha ritenuto che la pena perpetua del cosiddetto ergastolo ostativo (art. 22 c.p. e artt. 4 bis e 58 bis ord. penit.) “limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità di riesame della pena”.
Con una articolata motivazione che ricostruisce l’evoluzione della materia, attraverso le decisioni della Corte Costituzionale (C. Cost. m. 97 del 2021, n. 122 del 2022, n. 227 del 2022) e le conseguenti modifiche introdotte dal legislatore, la Cassazione precisa il contenuto dell’art. 628 bis c.p.p. con riferimento al caso specifico e individua nel giudice di sorveglianza l’organo chiamato a dare risposta all’interessato.

Ancora in tema di applicazione di pene sostitutive

Con una motivazione molto asciutta Cass. n. 40780 del 05.09.2023 ha riconosciuto la possibilità di richiedere l’applicazione della pena sostitutiva della reclusione con pagamento della pena pecuniaria rateizzata, anche se richiesta in sede di conclusioni.
Con la sentenza 41313 del 2023, affrontando il tema del regime transitorio di cui all’art. 95 della l. n. 150 del 2022 la Cassazione ha affermato che per ottenere, la conversione, la richiesta va formulata con i motivi di appello e non con le conclusioni.

Competenza per i reati di lesioni lievi

Con la sentenza n. 40719 del 2023 la Cassazione sez. V ha previsto che anche dopo la Riforma Cartabia, il reato di lesioni personali volontarie e lievi sono di competenza del tribunale.
Secondo la Cassazione si deve prendere atto che la mancata modifica dell’art. 4 d.lgs. n. 274/2000 non consente di adottare l’interpretazione “estensiva” sostenuta dall’opposto orientamento interpretativo. «Dal mancato coordinamento tra le modifiche all’art. 582 cod. pen. e l’art. 4 d.lgs.
n. 274/2000 (registrato anche in dottrina, che ha suggerito di parvi rimedio attraverso i decreti correttivi previsti dalla novella del 2022) deriva un assetto normativa in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra, una volta in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, nella competenza del giudice di pace».
Precedentemente, ex plurimis, Cass. n. 41372 del 05.07.2023 esclude che il d.lgs. n. 150/2022 abbia comportato una parziale abrogazione tacita dell’art. 4 d.lgs. n. 274/2000 e conclude che non si può conferire valore dirimente al rinvio al secondo comma dell’art. 582 cod. pen. operato dal citato art. 4, con la conseguenza che si deve, appunto, attribuire al giudice di pace la competenza per tutte le ipotesi di lesioni personali, divenute procedibili a querela (e non già espressamente escluse).
Con la sentenza n. 42858 del 2023 la questione è stata rimessa, considerato il contrasto in materia, alle Sezioni unite che dovranno pronunciarsi sul seguente quesito: “se, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 2, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 all’art. 582 cod. pen., senza innovare l’art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000, sia ravvisabile – ed eventualmente in quali limiti – la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibile a querela (e salve le eccezioni di legge), ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all’art. 577, comma primo, n, l, e comma secondo, cod. pen., la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale. “

Art. 581 comma 1 ter e 1 quater c.p.p.

Con numerose decisioni – di segno contradditorio – la Cassazione (e anche i giudici di merito) affrontano le questioni dell’operatività dell’art. 581 comma 1 ter e 1 quater c.p.p. in relazione ai diversi mezzi di impugnazione avviati dalla difesa, anche con riferimento alle differenti situazioni processuali del caso specifico.

Operatività dell’art. 581 comma 1 ter c.p.p. in caso di imputato agli arresti domiciliari.

Andando di contrario avviso rispetto a quanto deciso da Cass. n. 33355 del 2023 in relazione al soggetto sottoposto a custodia in carcere la Cassazione ha affermato che l’obbligo a pena di inammissibilità di allegare la procura opera anche in caso di soggetto agli arresti domiciliari (Cass. n. 4158 del 16.10.2023).

Applicabilità dell’art. 581 comma 1 quater ai ricorsi in Cassazione dei processi pre-covid.

Con la sentenza n. 41309 del 2023, affrontando il tema dell’applicabilità dell’art. 581 comma 1 ter e 1 quater c.p.p. al ricorso per cassazione dei processi pre-covid il suo primo collegio ha affermato che la necessità del deposito della procura consegue dalla formulazione letterale della norma, dalla sua collocazione sistematica, dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega dai lavori preparatori e dalla disciplina intertemporale.
La conclusione si pone in linea con quanto deciso da Cass. 39166 del 2023 ove, ancorchè nel sistema a regime, si è affermato che anche al ricorso per cassazione deve essere compiegato lo specifico mandato ex art. 581 comma 1 ter c.p.p., quando nei confronti dell’imputato si sia proceduto in assenza.

Applicabilità dell’art. 581 comma 1 ter c.p.p. ai gravami cautelari.

Mentre con Cass. n. 22140 del 2023 è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 581 comma 1 ter c.p.p. alla procedura cautelare, Cass. n. 39166 del 2023 nella motivazione, confuta questa decisione ritenendo non decisivo il riferimento all’udienza e non alla citazione in giudizio contenuta nell’art. 581 comma 1 ter c.p.p., deducendo la conclusione anche ritenendo che le previsioni dell’art. 581 c.p.p. siano di generalizzata applicazione trattandosi di norme della disciplina generale delle impugnazioni.

Inapplicabilità dell’art. 581 1 ter e 1 quater c.p.p. ai ricorsi per cassazione nei confronti dei provvedimenti della fase di esecuzione.

Con la sentenza n. 43523 del 2023 la Cass. ha escluso che il difensore ricorrente nei confronti delle decisioni emesse in sede di esecuzione della pena – nella specie, la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per sottrazione del condannato all’adempimento – debba a pena di inammissibilità allegare lo specifico mandato ad impugnare di cui all’art. 581 comma 1 ter c.p.p.

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