Cass., sez. un., 28 gennaio 2021, Cassano, Presidente, Piccialli, Relatore
Le Sezioni unite erano chiamate a pronunciarsi sul quesito se, in caso di annullamento ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o a quello penale.
L’informazione provvisoria riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili.
Sui termini del contrasto: https://penaledp.it/annullamento-della-sentenza-per-omessa-rinnovazione-dellistruttoria-e-giudice-competente-per-il-rinvio-la-questione-alle-sezioni-unite/