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Inammissibilità costituzione parti civili nel disastro ferroviario di Pioltello

Con ordinanza del 2 febbraio 2021, il Giudice per l’udienza preliminare di Milano si è pronunciato in relazione alle richieste formulate dai difensori degli imputati di esclusione delle parti civili costituite (enti esponenziali e sindacati), nell’ambito del processo per il disastro ferroviario di Pioltello.

La decisione si segnala, in particolare, per la prospettiva di un accorto vaglio di coloro che possano ritenersi realmente legittimati a partecipare al processo penale, tenendo conto sia di quanto il legislatore ha previsto in via generale per l’intervento mediato delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.p, sia della evoluzione giurisprudenziale che ha ritenuto la possibilità di una loro costituzione ai sensi degli art. 74 e ss. c.p.p. in presenza di precise condizioni e limiti.

Tanto perché “si ritiene che la necessità di coniugare la dinamica e la funzione del processo penale con le istanze civilistiche degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, che fanno eccezionalmente ingresso nel processo con la costituzione come danneggiati dal reato stesso, comporti la necessità di una attenta selezione dei soggetti effettivamente legittimati a costituirsi parte civile”. Una selezione che “necessariamente implica una sorta di sconfinamento, già in fase preliminare, del giudizio sulla legittimazione in quello, attinente al merito, sulla astratta titolarità del diritto di credito in capo al sedicente danneggiato. Perché un ente o una associazione possano essere ammessi alla costituzione di parte civile nel processo penale non è quindi sufficiente che essi affermino la propria qualità di danneggiati dal reato, ma gli stessi devono altresì assolvere, fin dalla fase di costituzione, all’onere di allegare e provare (quantomeno) il possesso dei requisiti (…) che consentono appunto di individuare gli enti esponenziali quali organizzazioni astrattamente titolari di diritti soggettivi potenzialmente lesi dall’azione criminosa”.

La premessa dell’ordinanza appare particolarmente significativa perché risponde concretamente all’esigenza segnalata dalle Sezioni Unite n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., RC, Espenhahn e aa. di individuare un “un principio regolatore che, ferme le linee di fondo dello sviluppo della giurisprudenza, eviti esiti inappropriati, come l’indiscriminata estensione della legittimazione tutte le volte un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell’interesse leso dal reato”.

Principi regolatori che rispondono a loro volta ad una visione del processo e della sua funzione – costituzionalmente garantiti – che non può tollerare inserimenti che consentano di oltrepassare gli obiettivi posti per la tutela dei diritti nell’ambito della responsabilità aquiliana e comportino invece vere e proprie derive inquinanti del processo penale.

Argomentazioni del tutto analoghe sono state svolte con riferimento ai sindacati. Benché la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori configuri come diritto soggettivo il loro potere di controllare l’applicazione delle norme di prevenzione, di promuovere quella delle misure di tutela della salute dei lavoratori e dunque costituisca la norma di copertura per la legittimazione a costituirsi parti civili nei processi per reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica, tuttavia il Giudice ha ritenuto che “le associazioni sindacali non possono essere ritenute esenti dagli oneri di allegazione e prova del possesso dei requisiti enucleati, in via generale, per gli enti rappresentativi affinché essi possano essere ritenuti portatori di posizioni giuridiche tutelabili con l’azione civile. (…) Onde evitare l’indiscriminata partecipazione a qualsivoglia processo penale avente per oggetto la violazione di norme antinfortunistiche di tutte le organizzazioni sindacali costituite sul territorio nazionale”.

L’ordinanza, infine, ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti della società incolpata per responsabilità amministrativa da reato, confermando la giurisprudenza di legittimità che ha escluso tale possibilità sulla base della lettura sistematica del D.lgs. n. 231/2001. L’assenza in tale corpo normativo di ogni richiamo o riferimento alla parte civile e alla persona offesa, infatti, “porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica”.

ordinanza GUP Milano del 2 febbraio 2021

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