Segnaliamo che è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 con la quale sono state dichiarate inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, secondo comma, c.p., come modificato, nella parte in cui si stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma, nei casi di cui all’art. 337 cod. pen., «quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni».
Per la Consulta non sussiste la violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, poiché l’astratta esclusione dell’esimente, collegata unicamente al titolo del reato, sarebbe «in contrasto con il principio di uguaglianza, irragionevole e contraria al principio di proporzionalità che deve informare le risposte sanzionatorie».