L’ inesauribile fantasia del legislatore, sempre pronto ad accogliere le più disparate istanze populistiche, riversandole, sempre a costo zero, nel sistema penale ha generato tre (inutili) interventi introdotti con la legge 25/2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024.
Il velleitario catalogo delle circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.) si arricchisce di un comma 11- novies), sulla falsariga del pur recente 11-octies che era pensato a beneficio degli «esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»; in questo caso l’aggravante è concepita per i fatti commessi contro «un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».
La circostanza determinerà un aumento di pena fino ad un terzo, esattamente come previsto dal comma 10 per i fatti commessi contro un pubblico ufficiale (come il dirigente e gli insegnanti, per giurisprudenza costante) o una persona incaricata di pubblico servizio (come il personale amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola).
Due ulteriori circostanze ad effetto speciale sono poi previste per i reati di ‘violenza o minaccia a pubblico ufficiale’ (art. 336 c.p.) e ‘oltraggio a pubblico ufficiale’ (art. 341-bis c.p): in entrambi i casi la pena è aumentata fino alla metà «se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore».
In tal caso, esclusa l’operatività dell’aggravante comune, il legislatore individua i destinatari di tali aggravanti in relazione ad un soggetto terzo (il figlio o, comunque, il minore sottoposto a tutela).
Nel primo caso (art. 336 c.p.) l’aggravante è prevista se il fatto è commesso «nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola», nel secondo caso (art. 341-bis c.p.) se commesso «nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola» con esclusione del personale tecnico o ausiliario.
Privi di apprezzabili effetti concreti, può ritenersi che tali interventi, applicabili dal 30 marzo 2024, siano la oramai consueta risposta pavloviana in relazione alla cronaca.
Eppure, tanto ci sarebbe da fare per il prestigio e la credibilità del sistema scolastico, però senza clausole di invarianza finanziaria.
Nuovo intervento sulle circostanze aggravanti
L’ inesauribile fantasia del legislatore, sempre pronto ad accogliere le più disparate istanze populistiche, riversandole, sempre a costo zero, nel sistema penale ha generato tre (inutili) interventi introdotti con la legge 25/2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024.
Il velleitario catalogo delle circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.) si arricchisce di un comma 11- novies), sulla falsariga del pur recente 11-octies che era pensato a beneficio degli «esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»; in questo caso l’aggravante è concepita per i fatti commessi contro «un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».
La circostanza determinerà un aumento di pena fino ad un terzo, esattamente come previsto dal comma 10 per i fatti commessi contro un pubblico ufficiale (come il dirigente e gli insegnanti, per giurisprudenza costante) o una persona incaricata di pubblico servizio (come il personale amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola).
Due ulteriori circostanze ad effetto speciale sono poi previste per i reati di ‘violenza o minaccia a pubblico ufficiale’ (art. 336 c.p.) e ‘oltraggio a pubblico ufficiale’ (art. 341-bis c.p): in entrambi i casi la pena è aumentata fino alla metà «se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore».
In tal caso, esclusa l’operatività dell’aggravante comune, il legislatore individua i destinatari di tali aggravanti in relazione ad un soggetto terzo (il figlio o, comunque, il minore sottoposto a tutela).
Nel primo caso (art. 336 c.p.) l’aggravante è prevista se il fatto è commesso «nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola», nel secondo caso (art. 341-bis c.p.) se commesso «nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola» con esclusione del personale tecnico o ausiliario.
Privi di apprezzabili effetti concreti, può ritenersi che tali interventi, applicabili dal 30 marzo 2024, siano la oramai consueta risposta pavloviana in relazione alla cronaca.
Eppure, tanto ci sarebbe da fare per il prestigio e la credibilità del sistema scolastico, però senza clausole di invarianza finanziaria.
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Alla Corte costituzionale una questione sull’art. 30-ter dell’ordinamento penitenziario
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
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Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.