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Inammissibile la questione relativa alla (im)possibilità per i detenuti in regime di 41-bis di effettuare colloqui a distanza con i figli minorenni

Corte Cost., Sent. n. 57 del 9 marzo 2021

Segnaliamo che è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 57 con la quale la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 e dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge sull’ordinamento penitenziario, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU).

La doglianza mossa dai remittenti aveva ad oggetto l’omessa previsione della possibilità per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis di effettuare colloqui a distanza, previsti dalla normativa emergenziale per il Covid-19, con i figli minorenni.

La Consulta, ha ritenuto inammissibili i ricorsi in quanto presentati da un’Autorità giudiziaria – il Tribunale per i Minorenni – priva di competenza in materia di autorizzazione di colloqui con i detenuti.

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