Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 30 gennaio 2024,
Direktor na Glavna direktsia “Natsionalna politsia” pri MVR – Sofia, causa C-118/22, ECLI:EU:C:2024:97
Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 4, par. 1, lett. c) ed e), direttiva 2016/680/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con gli artt. 5 e 10, con l’art. 13, par. 2, lett. b), e con l’art.16, parr. 2 e 3, di tale direttiva, e alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle autorità di polizia a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati personali, in particolare di dati biometrici e genetici, riguardanti persone che hanno subìto una condanna penale definitiva per un reato doloso perseguibile d’ufficio, fino al decesso della persona interessata, anche in caso di riabilitazione di quest’ultima, senza porre a carico del titolare del trattamento l’obbligo di esaminare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a detta persona il diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la loro conservazione non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro trattamento.
Normativa di riferimento
- Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 16, 20 e 29, direttiva 2016/680/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
- Artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Precedenti
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, ECLI:EU:C:2021:597
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C‑439/19, ECLI:EU:C:2021:504,
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, ECLI:EU:C:2022:258
- Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C‑205/21, ECLI:EU:C:2023:49
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, ECLI:EU:C:2022:912
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, parere del 26 luglio 2017, 1/15, (Accordo PNR UE-Canada), ECLI:EU:C:2017:592
- Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 4 dicembre 2008, S. e Marper c. Regno Unito, ricorsi riuniti n. 30562/04 e 30566/04, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204
- Corte EDU, Prima Sezione, sentenza del 13 febbraio 2020, Gaughran c. Regno Unito, ricorso n. 45245/15, ECLI:CE:ECHR:2020:0213JUD004524515