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La CGUE sul diritto di avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 14 maggio 2024,
Stachev, causa C-15/24 PPU, ECLI:EU:C:2024:399

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

L’art. 3, par. 6, lett. b), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, deve essere interpretato nel senso che in assenza di trasposizione di tale disposizione nell’ordinamento giuridico nazionale, le autorità di polizia dello Stato membro interessato non possono invocare detta disposizione nei confronti di un indagato o di un imputato al fine di derogare all’applicazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto in modo chiaro, preciso e incondizionato dalla direttiva stessa.

L’art. 9, parr. 1 e 2, della direttiva 2013/48/UE deve essere interpretato nel senso che la dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta non può essere considerata conforme ai requisiti posti dal citato art. 9, par. 1, qualora l’indagato stesso non sia stato informato, con una modalità che tenga debitamente conto della sua situazione specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale nazionale, in modo da consentire la verifica dell’osservanza dei citati requisiti.

L’art. 9, par. 3, della direttiva 2013/48/UE deve essere interpretato nel senso che in caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una persona vulnerabile, ai sensi dell’art. 13 di tale direttiva, detta persona deve essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona.

L’art. 12, par. 2, della direttiva 2013/48/UE, in combinato disposto con l’art. 47, parr. 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un giudice, che esamina il coinvolgimento di un imputato in un reato al fine di determinare l’adeguatezza della misura di sicurezza da infliggere a tale imputato, è privato della possibilità, al momento di adottare una decisione sul mantenimento in custodia dell’imputato stesso, di valutare se taluni elementi di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale direttiva e, se del caso, di escludere siffatti elementi di prova.

Normativa di riferimento
  • Artt. 1, 2, 3, 9 13 e 13, direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari
Precedenti
  • Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza dell’8 dicembre 2022, (Decisione di consegna differita a causa di azione penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964
  • Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza del 15 settembre 2022, DD (Nuova audizione di un teste),C‑347/21, EU:C:2022:692
  • Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C‑659/18, EU:C:2020:201
  • Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 20 aprile 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa), C‑348/22, EU:C:2023:301
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a., C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, EU:C:2005:270
  • Corte di Giustizia, Nona Sezione, sentenza del 2 dicembre 2021, Vodafone Kabel Deutschland, C‑484/20, EU:C:2021:975
  • Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 22 febbraio 2024, Unedic, C‑125/23, EU:C:2024:163
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche), C‑746/18, EU:C:2021:152
  • Corte di Giustizia, Prima sezione, sentenza del 1° agosto 2022, TL (Assenza di un’interprete e di una traduzione), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611
  • Corte EDU, Seconda Sezione, sentenza del 28 gennaio 2020, Mehmet Zeki Çelebi c. Turchia, ricorso n. 27582/07, CE:ECHR:2020:0128JUD002758207
  • Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. Regno Unito, ricorsi nn. 50541/08, 50571/08, 50573/08 e 40351/09, CE:ECHR:2016:0913JUD005054108

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