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Le Sezioni unite su rescissione del giudicato e incidente di esecuzione: depositata la motivazione

Cass., sez. un., 26 novembre 2020 (dep. 23 aprile 2021), n. 15498, Cassano, Presidente, Boni, Relatore, Epidendio, P.m. (concl. diff.).

Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno delineato i rapporti tra l’istituto della rescissione del giudicato e l’incidente di esecuzione disciplinato dall’art. 670 c.p.p.

Innanzitutto, le Sezioni unite hanno escluso che il condannato con sentenza pronunciata “in assenza”, che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione propria e/ o del suo difensore nel procedimento di cognizione, possa a tal fine adire il giudice dell’esecuzione, con richiesta ai sensi dell’art. 670 c.p.p., formulando questione sulla formazione del titolo esecutivo.

Poi, hanno chiarito che le nullità che abbiano riguardato la citazione dell’imputato e/o del difensore, coperte dal giudicato, pongono il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata.

Infine, hanno escluso che la richiesta formulata dal condannato, perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza (ai sensi dell’art. 670 c.p.p.) in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, sia riqualificabile, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., come richiesta di rescissione del giudicato.

Cass_15498_2020

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