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Approvato il ‘Ddl Nordio’: abrogato abuso d’ufficio e art. 581 comma 1-ter, novità su art. 103, intercettazioni e interrogatorio preventivo

La Camera ha approvato il disegno di legge proposto dal Guardasigilli Nordio. Il testo si compone di 9 articoli e di un allegato relativo al ruolo organico della magistratura ordinaria.

L’articolo 1 abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite – le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita (ovvero, come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato).

L’articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale :

  • modifica art. 103: rafforzata la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, esteso il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell’autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore e obbligo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate;
  • rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate, maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento . Introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; introdotto l’obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;
  • nel procedimento per l’applicazione di misura cautelare, viene previsto l’interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nonché la collegialità della decisione circa l’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari;
  • limitato il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica).
  • Sempre in tema di impugnazioni, viene abrogato l’art. 581 comma 1-ter e, al comma 1-quater, sono inserite le parole <<di ufficio>>, quindi: <<Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.>>

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 89-bis disp. att. c.p.p., relativo all’archivio delle intercettazioni, al fine di includere anche i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti tra quelli per i quali è necessario assicurare la segretezza.

L’articolo 4 reca alcune modifiche all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall’articolo 2, in materia di decisione circa l’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva. In particolare sono modificati l’art. 7-bis, sulle tabelle infradistrettuali, e l’art. 7-ter, sui criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di garantire la costituzione di un collegio anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali.

L’articolo 5 aumenta di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

L’articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni
previsto per i giudici popolari delle Corti d’assise, chiarendo che esso è riferito esclusivamente al
momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio.

L’articolo 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l’avanzamento al grado superiore dei militari, stabilendo che tale procedura sia preclusa solo da una
sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un
decreto penale di condanna esecutivo e non (come da normativa vigente) dal mero rinvio a giudizio.

L’articolo 8 reca la quantificazione degli oneri di cui all’articolo 5 (aumento di organico della magistratura) e le relative fonti di copertura finanziaria. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di
invarianza finanziaria.

L’articolo 9, infine, prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

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