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La D.q. 2008/841/GAI e il diritto dell’imputato a che sia posto fine al procedimento penale

Corte di Giustizia, Sesta Sezione, sentenza dell’11 luglio 2024, Volieva,
causa C-265/23, ECLI:EU:C:2024:602

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, e in particolare il suo art. 4, in combinato disposto con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, il diritto di quest’ultimo a che si ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l’atto di accusa.

Normativa di riferimento
  • Art. 4, decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
  • Artt. 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Art. 19 Trattato sull’Unione europea
Precedenti
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz (Régime disciplinaire concernant les magistrats), C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981

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