Cass., sez. un., 24 ottobre 2024, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate per chiarire due profili dell’art. 581 c.p.p.
Il primo quesito riguardava il regime di diritto intertemporale della recente abrogazione del comma 1-ter.
Qui, le Sezioni unite hanno affermato che la disciplina contenuta in detta previsione – abrogata dalla l. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Il secondo quesito riguardava le modalità attraverso le quali deve essere soddisfatto il requisito dell’indicazione (dichiarazione o elezione) del domicilio.
Qui, le Sezioni unite hanno affermato che la previsione ai sensi dell’art, 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire I’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la
notificazione.