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Procura europea: dal 1° giugno entra in funzione l’organo investigativo sovranazionale

Decisione Commissione (UE) 25 maggio 2021n n.856

 

  1. La decisione di esecuzione (UE) 2021/856 del 25.5.2021

 

La decisione di esecuzione (UE) 2021/856 del 25 maggio 2021 della Commissione ha stabilito che dal 1° giugno 2021 la procura europea “assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939”[1].

Il provvedimento è giunto al termine dell’iter politico-amministrativo che ha condotto all’integrale composizione dell’Ufficio centrale dell’Eppo [2] e, successivamente, alla decisione della Commissione – adottata su proposta conforme del procuratore capo europeo (ex art. 120, par. 2 c. 2, reg. 2017/1939) – di individuare il dies a quo (1° giugno 2021) per la formale assunzione delle attività[3].

Oltre al tempestivo completamento dell’organigramma, i segnali della concreta operatività dell’Ufficio centrale arrivano dalle decisioni già assunte dal collegio sin dal momento della sua costituzione e nonostante l’incessante emergenza epidemiologia.

Ci si riferisce, in particolare, all’adozione del regolamento interno (2021/C 22/03) del 12 ottobre 2020, a cui il regolamento istitutivo di Eppo ha demandato la regolamentazione delle funzioni organizzative e degli aspetti operativi non ancora disciplinati.

Si è, inoltre, avviato il percorso per rendere operativo il sistema di gestione automatico dei fascicoli – ex art. 44 par. 1 del regolamento (UE) 2917/1939 – per prestare sostegno alle indagini e alle azioni penali promosse.

Un sistema destinato a registrare le notizie di reato sovranazionali, con l’obbligo per i procuratori europei delegati presso i singoli Stati membri di aprire il «fascicolo» – ex art. 45 reg. 2017/1939 – quando Eppo avvia una indagine (o esercita il diritto di avocazione ex art. 27) per, poi, annotare tutti gli aggiornamenti relativi all’attività investigativa espletata sino alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale[4].

La piena operatività del sistema garantirà, inoltre, l’interscambio informatico con Eurojust[5] e consentirà, a quest’ultimo, tramite il sistema hit/no hit, l’accesso indiretto alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli[6].

Pur mantenendo distinte le rispettive competenze, l’interazione è stata costruita dal legislatore europeo mediante l’indicazione delle attività che Eurojust[7] fornirà ad Eppo per supportarne le indagini.

Se è vero che l’azione di Eurojust rappresenta una eventualità (attivabile solo su espressa richiesta di Eppo), è altresì vero che l’assiduo collegamento istituzionale tra il procuratore capo europeo e il Presidente di Eurojust fa presumere una dipendenza funzionale all’assistenza giudiziaria di Eurojust per le indagini transfrontaliere condotte da Eppo.

Per questo motivo, il collegio di Eppo ha recentemente concluso un accordo di cooperazione con Eurojust finalizzato a valorizzare l’azione di coordinamento investigativo rivelatisi, negli ultimi anni, decisiva per le indagini transfrontaliere per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e che coinvolgono le autorità giudiziarie di Paesi terzi[8].

Più di un concreto segnale, dunque, proveniente da Lussemburgo idoneo a fugare qualsiasi dubbio sull’impellente necessità di avviare le funzioni di Eppo a cui sarà affidato, tra l’altro, il compito di  “vigilare” sul corretto impiego dei fondi  (750 miliardi di euro) destinati al c.d. Next Generation UE.

La procura europea è organizzata, però, non soltanto a livello centrale, ma anche a livello decentrato per il tramite delle funzioni assegnate dal regolamento ai procuratori europei delegati presso i singoli Stati membri.

Sono state, così, soddisfatte tutte le condizioni (e i termini) previsti dall’art. 120 par. 2, c. 2, del regolamento (UE) 2017/1939, tali da consentire alla Commissione, con la decisione in commento, di dare formale esecuzione all’attività di Eppo.

Com’è noto, però, nonostante la diretta applicabilità della fonte regolamentare all’interno dei sistemi nazionali, gli Stati membri hanno “adeguato” alla disciplina sovranazionale quella interna e designato i procuratori europei delegati, individuando la conseguente ripartizione funzionale e territoriale.

 

 

  1. La legittimazione sovranazionale dei PED

L’art. 13 del regolamento 2017/1939 ha conferito al procuratore europeo delegato (PED) presso i singoli Stati membri una legittimazione sovranazionale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea secondo le regole investigative e probatorie nazionali, mentre ai due organi cui spettano scelte anche di “politica giudiziaria” – procuratore capo europeo e procuratore europeo – la supervisione delle indagini e delle azioni penali di cui sono responsabili i procuratori delegati (ex artt. 11 e 12 del regolamento 2017/1939), con l’espresso riconoscimento agli stessi del requisito dell’indipendenza[9].

Il regolamento ha delimitato il perimetro di legittimazione esclusivo di Eppo attraverso il rinvio, per relationem, ai reati elencati nella direttiva (UE) 2017/1373 (c.d. PIF)[10], ovvero alle frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione[11], ed in particolare: le “gravi” frodi all’IVA[12], laddove il concetto di “gravità” è definito avuto riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite e all’ammontare dal danno pari almeno a dieci milioni di euro; le condotte di corruzione attiva e passiva, di appropriazione indebita e di riciclaggio[13] che ledano gli interessi finanziari dell’Unione; i reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale[14], se l’attività criminosa è incentrata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Vi è inoltre una generica estensione della competenza di Eppo – ai sensi dell’art. 22 par. 3 – a qualsiasi altro «reato indissolubilmente connesso» ad una delle fattispecie relative alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione innanzi elencate.

Per le menzionate fattispecie di reato, i procuratori europei delegati agiscono per conto dell’Eppo nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine e azione penale dagli stessi avviate, sempre seguendo le direttive e le indicazioni impartite dalla camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.

Per conto della camera permanente, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali dei procuratori europei delegati presso i singoli Stati membri e possono, altresì, impartirgli istruzioni finalizzate «all’efficiente svolgimento dell’indagine e dell’azione penale o nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento di Eppo»[15].

La supervisione, pertanto, avviene mediante un’attività di costante controllo e scambio di informazioni sull’attività investigativa espletata[16].

I procuratori europei, infatti, sono sempre in stretta consultazione con i procuratori europei delegati, ai quali forniscono ogni informazione utile all’attività investigativa[17].

Il Collegio, in particolare, adotta le decisioni sulle questioni strategiche e su quelle di ordine generale, al fine di assicurare «coerenza, efficienza e uniformità» in tutti gli Stati membri all’azione penale compiuta dall’Eppo [18].

Le camere permanenti, invece, sono presiedute dal Procuratore capo europeo o da uno dei suoi sostituti o da un Procuratore europeo nominato in conformità al regolamento interno dell’Eppo, a cui è attribuito il compito di monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati, oltre a garantire il coordinamento investigativo nelle indagini transnazionali[19].

I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo di cinque anni non rinnovabile e vengono assunti come «consiglieri speciali» secondo le condizioni d’impiego degli agenti dell’Unione[20].

Il bilancio autonomo assegnato alla procura europea è, pertanto, gravato anche della retribuzione spettante ai magistrati assegnati all’esercizio delle funzioni presso ciascun Stato. Inoltre, quando i procuratori europei delegati agiscono per conto dell’Eppo, le spese pertinenti all’attività di indagine e di azione penale sono iscritte nel bilancio autonomo della procura europea[21].

La necessità di far fronte ai costi da sostenere ha indotto il collegio, il 13 gennaio 2021, ad adottare le regole finanziarie dell’Eppo, conformemente a quanto stabilito dall’art. 95 del regolamento.

In questo senso, la decisione in commento ha sottolineato l’importanza dell’autonomia finanziaria di Eppo, quale garanzia di «autonomia e indipendenza»[22].

 

 

  1. L’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1939

La prospettiva descritta nell’art. 86 del Trattato di Lisbona, e successivamente così delineata attraverso l’adozione del regolamento 2017/1939, ha imposto agli Stati membri di adeguare il sistema processuale al fine di eliminare previsioni interne inconciliabili con le disposizioni previste nello stesso regolamento.

Si pensi, ad esempio, all’espresso riconoscimento di indipendenza attribuito al procuratore capo europeo – nominato dal Parlamento e dal Consiglio – che suscita qualche perplessità se raffrontato con la collocazione istituzionale dell’ufficio de pubblico ministero nel nostro Paese, ovvero con la consacrata garanzia di indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato[23].

Ancora, il potere di controllo sulle indagini attribuito alla camera permanente priva il procuratore europeo delegato dell’autonomia che caratterizza, nel nostro sistema, le funzioni riconosciute al magistrato del pubblico del ministero.

È evidente che la diretta applicabilità del regolamento ha imposto, comunque, una rivisitazione dei sistemi interni per armonizzare i diversi modelli processuali degli Stati membri.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, l’Italia ha tempestivamente ottemperato all’adeguamento della normativa nazionale con le disposizioni del regolamento istitutivo ed ha, così, introdotto, nel sistema interno, le funzioni del procuratore europeo delegato.

La ripartizione territoriale dei procuratori europei delegati ha coinvolto nove “procure distrettuali” (Bari, Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), e – seppur con una diversa attribuzione numerica per ciascun ufficio – è stato previsto un organico complessivo di venti magistrati[24].

È stato, così, disegnato l’ambito distrettuale di operatività dei procuratori delegati[25] e disciplinata la procedura di designazione nonché il loro rispettivo status ordinamentale[26].

Ai procuratori europei delegati è stato attribuito l’esercizio, nell’interesse della procura europea, delle funzioni e dei poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali senza, però, essere assoggettati ai poteri di direzione attribuiti ai procuratori della Repubblica[27] e nemmeno all’attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello (ex art. 6 del d. lgs. n. 106 del 2006)[28].

Una scelta obbligata del legislatore italiano per uniformarsi ai poteri di supervisione e controllo delle camere permanenti e del procuratore europeo.

L’art. 14 del decreto legislativo ha, inoltre, disciplinato l’acquisizione, la trasmissione e l’iscrizione della notizia di reato attribuite alla legittimazione di Eppo.

In particolare, le comunicazioni di cui all’art. 347 c.p.p. saranno trasmesse al magistrato del pubblico ministero nazionale e al procuratore europeo delegato legittimati, ratione loci, a conoscere della notizia di reato.

Il pubblico ministero è tenuto a disporre, comunque, l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335, c. 1, c.p.p. in tre ipotesi: per le notizie ricevute o acquisite di propria iniziativa; quando risulti necessario procedere al compimento di atti urgenti; quando abbia motivo di ritenere che il ritardo nell’iscrizione della notitia criminis possa compromettere l’attività investigativa.

Al di fuori delle ipotesi menzionate, il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 14 c. 3 del d. lgs. n. 9/2021, provvederà all’annotazione della notizia di reato in un apposito registro “delle notizie di reato europee”, tenuto in forma automatizzata, che sarà istituito con decreto dal Ministro della giustizia.

Nel caso in cui la procura europea comunichi di non voler esercitare la propria “competenza” (o siano decorsi trenta giorni dall’annotazione nell’istituendo registro di cui all’art. 14 c. 3), il pubblico ministero procederà agli adempimenti previsti dall’art. 335, c. 1, c.p.p.

Per quanto concerne i contrasti, l’art. 25 par. 6 del regolamento 2017/1939 ha previsto che l’eventuale disaccordo tra l’Eppo e le procure nazionali relativamente all’attribuzione di competenze per l’esercizio dell’azione penale sia risolto dalle autorità nazionali.

L’art. 16 del menzionato decreto legislativo ha individuato il procuratore generale presso la Corte di cassazione quale organo legittimato a dirimere tali contrasti tra la procura europea ed una o più procure della Repubblica ed ha richiamando espressamente l’applicazione delle norme relative ai contrasti positivi e negativi tra pubblici ministeri.

 

  1. Conclusioni

Completata la procedura di nomina dei procuratori europei delegati, seppur a distanza di oltre tre anni dall’entrata in vigore del regolamento istitutivo, la procura europea si avvia ad espletare l’attività investigativa per l’ambito di legittimazione sovranazionale attribuitole dal regolamento[29].

La tempestiva adozione della decisione 2021/856 è emblematica dell’esigenza di non differire oltre il formale avvio delle attività di Eppo in ragione dell’avvenuta nomina di almeno due procuratori europei delegati per ciascun Stato membro.

L’auspicio è che tutti gli Stati membri provvedano, nel più breve tempo possibile, a completare la procedura di nomina di tutti i procuratori europei delegati.

La scelta di dare comunque inizio alle attività investigative è chiaramente rilevabile da una precisa indicazione evidenziata nella decisione in commento[30], secondo la quale, al fine di non pregiudicare l’avvio delle attività, si ricorda che il procuratore europeo degli Stati membri interessati ha la possibilità (ai sensi dell’art. 28 par. 4 reg. 2017/1939) di condurre personalmente le indagini in ossequio ai poteri, le responsabilità e gli obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai procuratori europei delegati.

Infine, un’altra scelta di tipo organizzativo in questa prima fase di avvio delle attività investigative è stata anticipata dal Vice procuratore capo e procuratore europeo italiano, Dott. Danilo Ceccarelli: l’ufficio europeo seguirà il criterio di priorità in ragione del quale saranno trattati, prima, i procedimenti nella «fase iniziale» e, successivamente, quelli già in corso e gestiti dalle autorità nazionali[31].

 

 

[1] Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio è stato adottato il 12 ottobre 2017.

[2] Il collegio si è costituito il 28 settembre 2020, mentre gli altri organi monocratici – procuratore capo europeo, procuratori europei, sostituti del procuratore capo europeo, direttore amministrativo – sono stati tutti nominati da ottobre 2019 a gennaio 2021. Il 27 luglio 2020 sono stati nominati i 22 procuratori europei. Per l’Italia è stato nominato il Dott. Danilo Ceccarelli, che ha assunto anche la funzione di vice procuratore capo europeo unitamente al tedesco Andrès Ritter.

[3] Così il considerando 2 della decisione 2021/856. In particolare, il 7 aprile 2021 il procuratore capo europeo ha proposto alla Commissione che l’Eppo assumesse i suoi compiti di indagine e di azione penale il 1° giugno 2021.

[4] Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è espressamente richiamato nel considerando 6 della decisione in commento.

[5] Le relazioni tra Eppo e Eurojust sono state espressamente disciplinate dall’art. 100 del reg. 2017/1939 e dall’art. 50 del reg. 2018/1727 mediante la previsione di due macro aree di cooperazione: il coordinamento operativo e lo scambio d’informazioni.

[6] L’accesso indiretto è contemplato dall’art. 50 par. 1 del reg. 2018/1727 e dall’art. 100 del reg. 2017/1939.

[7] Eurojust è un organismo che svolge le funzioni coordinamento investigativo per il tramite dei membri nazionali. Il 14 novembre 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Sia consentito il rinvio a L. Palmieri, La riforma di Eurojust e i nuovi scenari in materia di cooperazione giudiziaria, Milano, 2019, p. 49.

[8] L’accordo è consultabile al seguente link https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-02/Working-Arrangement-Eurojust-EPPO.pdf

[9] Sulla procura europea, v. diffusamente in dottrina, G. Barrocu, La cooperazione investigativa in ambito europeo. Da Eurojust all’ordine europeo di indagine, Milano, 2017, p. 75; L. Salazar, , Habemus Eppo! La lunga marcia della procura europea, in Arch. pen. (web), 2017, 3, p. 1; F. Spiezia, Gli scenari per l’istituzione del Procuratore europeo alla luce del Trattato di Lisbona e i rapporti con Eurojust, in Aa.Vv., a cura di L. Camaldo, , L’istituzione del Procuratore e la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 127; Id., L’istituzione del procuratore europeo nella Proposta di regolamento della Commissione europea del 17 luglio 2013: quali nuovi assetti per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia?, in Cass. pen., 2014, 1848.

[10] Il 5 luglio 2017 è stata approvata la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. Si tratta della direttiva adottata sulla base dell’art. 83 TFUE anziché dell’art. 325 TFUE come originariamente proposto dalla Commissione europea, finalizzata all’armonizzazione del diritto penale sostanziale per favorire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso il diritto penale. Sul tema, v. in dottrina, E. Basile, Luci e ombre nel processo di integrazione UE in materia penale, in Dir. pen. cont., 12, 2017, p. 63; F. La Vattiata, La nuova direttiva PIF. Alcune riflessioni in tema di adattamento dell’ordinamento italiano, in rivista.Eurojust.it, 8 giugno 2018; N. Parisi, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza penale web, 2017, n. 9. Con il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.

[11] La direttiva (UE) 2017/1371 ha definito analiticamente quali condotte rientrano nella definizione di «frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea», ed in particolare in materia di appalti e di risorse diverse da quelle provenienti dall’IVA indicando le seguenti condotte: a) l’azione o l’omissione relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci gestiti da quest’ultima per suo conto; b) la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegue la distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

[12] Con riferimento alle frodi c.d. IVA, l’art. 3 par. 2 lett. d) della direttiva (UE) 2017/1371 ha individuato le seguenti condotte: a) l’azione o l’omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione; b) la mancata comunicazione di un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione; c) la presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti e rimborsi dell’IVA.

[13] La definizione di riciclaggio è indicata nella direttiva 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

[14] La definizione di organizzazione criminale è contenuta della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

[15] Così, testualmente, l’art. 12 par. 3 del reg. 1939/2017.

[16] Sul punto, v. in dottrina, M. R. Marchetti, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in Aa.Vv., a cura di M. Bargis, Compendio di procedura penale, 9 ed., 2018, Milano, p. 1174.

[17] Ai procuratori europei è riconosciuta la facoltà di chiedere – in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi – che la supervisione delle indagini e azioni penali relativi a singoli casi trattati da procuratori europei delegati nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei, fatto salvo l’assenso di questi ultimi.

[18] L’art. 9 par. 2 del reg. 1939/2017 ha individuato l’attività e le funzioni attribuite al Collegio.

[19] Oltre al Presidente, le camere permanenti dispongono di due membri permanenti. Il numero delle camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente conto delle esigenze funzionale dell’Eppo, e sono determinati in conformità del regolamento interno adottato da Eppo.

[20] Così, L. Salazar, L’adeguamento interno da parte italiana al regolamento Eppo alla vigilia dell’avvio delle prime indagini, in Sistema penale, 4/2021, p. 67.

[21] Relativamente alla gestione del bilancio, v. diffusamente l’art. 91 del reg. 2017/1939.

[22] Così il considerando 5 e 8 della decisione 2021/856.

[23] A proposito del requisito dell’indipendenza – espressamente sancito all’art. 6 del reg. 2017/1939 – è vero che Eppo risponde all’istituzione dell’Unione soltanto per quanto concerne le «attività generali» (ex art. 7 del reg. 2017/1939) e non anche in relazione all’attività di indagine e di azione penale. Così, in dottrina, L. De Matteis, Autonomia e indipendenza della Procura europea come garanzia dello Stato di diritto, in Questione Giustizia, 23 marzo 2021. L’articolo è consultabile gratuitamente al seguente link https://www.questionegiustizia.it/articolo/autonomia-ed-indipendenza-della-procura-europea-come-garanzia-dello-stato-di-diritto.

[24] Le sedi e il numero dei procuratori europei delegati sono state individuate con il decreto ministeriale del 15 aprile 2021, previo accordo concluso tra la Ministra della Giustizia ed il procuratore capo europeo (pubblicato in GU il 1 aprile 2021 n. 79) previsto dall’art. 4 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 9. Il 3 maggio 2021 sono stati nominati quindici dei venti procuratori europei delegati.

[25] Roma (Roma, Cagliari, L’Aquila, Perugia, per un totale di n. 3 PED); Milano (Milano e Brescia, per un totale di n. 3 PED); Bari (Bari, Campobasso, Lecce, per un totale di n. 3 PED); Bologna (Bologna, Ancora, Firenze, per un totale di n. 2 PED); Catanzaro (Catanzaro, Potenza, Reggio Calabria, per un totale di n. 2 PED); Napoli (Napoli e Salerno, per un totale di n. 2 PED); Palermo (Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina, per un totale di n. 2); Torino (Torino e Genova, per un totale di n. 2 PED); Venezia (Venezia, Trento, Trieste, per un totale di n. 2 PED).

[26] Per quanto concerne i procuratori europei delegati, il decreto legislativo 9/2021 ha stabilito il trattamento economico e il regime contributivo (art. 7), le valutazioni di professionalità (art. 11) e i procedimenti disciplinari (art. 13).

[27] L’art. 9 del d. lgs. 9 del 2021 ha sottratto i PED dai poteri di direzione attribuiti ai procuratori della repubblica di cui all’art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1,2,3,4 c. 1 del d. lgs 20 febbraio 2006 n.106.

[28] Ai sensi dell’art. 9 c. 3 del d. lgs. 9 del 2021, non si applicano le norme in materia avocazione e quelle relative all’attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Viene meno, altresì, la disposizione, prevista dall’art. 53 c.p.p., relativa all’autonomia del pubblico ministero in udienza.

[29] Cfr. considerando 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione. Ad eccezione di Slovenia e Finlandia tutti gli Stati hanno provveduto alla nomina di almeno due procuratori europei delegati.

[30] Crf. considerando 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione.

[31] Ci si riferisce all’intervista rilasciata dal Dott. Danilo Ceccarelli al Il Sole 24 Ore il 31 maggio 2021.

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