Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 5 dicembre 2024, MISTRAL TRANS, causa C-3/24, ECLI:EU:C:2024:999
Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 2, par. 1, pt. 3, lett. a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «contabili esterni», ai sensi di tale disposizione, concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate.
Normativa di riferimento
Artt. 1, 2 e 58, direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
Giurisprudenza citata
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 18 aprile 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C-22/23, EU:C:2024:327
Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 1º ottobre 2020, Entoma, C-526/19, EU:C:2020:769
Allegati