Cass., sez. un., 28 ottobre 2021, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi sulla rilevanza penale della condotta di produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne.
Più precisamente, il quesito formulato dalla Sezione rimettente chiedeva di chiarire se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, potesse configurare il reato di cui all’art. 600-ter, primo comma, c.p.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater c.p., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, c.p., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 600 ter, ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati.
Sui termini del contrasto, Di Florio, “Pedopornografia domestica”: la parola (di nuovo) alle Sezioni Unite, in https://penaledp.it/pedopornografia-domestica-la-parola-di-nuovo-alle-sezioni-unite/