Cass., sez. un., 25 novembre 2021, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi per chiarire se, in caso di connessione tra un reato militare ed un reato comune più grave, la questione del riparto regolata dall’art. 13, comma 2, c.p.p., soggiaccia alla disciplina, di cui all’art. 21, comma 3, c.p.p., della rilevabilità o deducibilità a pena di decadenza soltanto prima dell’udienza preliminare o, in mancanza di questa, entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p., ovvero sia invece rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in applicazione dell’art. 20 c.p.p.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all’art. 103, comma terzo, Cost., anche il precetto integrativo concernente la connessione fra reati comuni e reati militari, di cui all’art. 13, comma 2, c.p.p., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 c.p.p.