Pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Firenze con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b) della L. 9 agosto 2024, n. 114 (in G.U. n. 187 del 10 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024).
La questione riguarda l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, per violazione degli artt. 97, 11 e 117, comma 1 Cost. in relazione agli obblighi discendenti dagli artt. 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione – cd. Convenzione di Merida – adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di ratifica ed esecuzione in Italia con l. 3 agosto 2009, n. 116
Una delle parti civili aveva sollevato il dubbio di incostituzionalità in relazione agli art. 11 e 117 Cost, il Tribunale, nell’ordinanza di remissione ravvisa l’ulteriore violazione dell’art. 97 Cost. ‘per frustrazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione’.