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Accompagnamento coatto del querelante: non fondate le questioni di legittimità costituzionale

C. Cost., 17 ottobre 2024, (ud. 24 settembre 2024), n. 162, Pres. A. Barbera; Red., G. Prosperetti

Il Tribunale di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU. Ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata, escludendo il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante, limitatamente ai casi in cui la sua mancata comparizione integra remissione tacita di querela, si porrebbe in contrasto con l’art. 111 Cost., che garantisce all’imputato la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e con l’art. 117, primo comma, Cost, in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU, che riconosce il diritto dell’imputato a interrogare o far interrogare i testi a proprio carico e che obbliga gli Stati contraenti ad adottare delle misure positive per consentire all’accusato di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico. La disposizione censurata, inoltre, violerebbe il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., cui si correla l’imprescindibile diritto dell’imputato ad ottenere, attraverso un giusto processo, che si svolga nel contraddittorio tra le parti, una pronuncia che ne affermi la non colpevolezza nel merito e non solo una pronuncia processuale fondata sul venir meno dell’interesse alla pretesa punitiva da parte del querelante.

Le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia sono state dichiarate non fondate, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che il divieto di accompagnamento coattivo posto dalla disposizione si applica solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato per remissione tacita di querela, e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione della querela sia stata ricusata dall’imputato.

Per tale ragione, la Corte Costituzionale ha ritenuto «non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe».

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