Corte di cassazione, sez. III, ordinanza 21 maggio 2020, n. 18582, Di Nicola, Presidente, Gentili, relatore, Ceniccola, p.m. (diff.)
Una nuova questione in tema di impugnazioni cautelari si presenta alle Sezione unite che così, per la quarta volta dall’inizio dell’anno, sono chiamate a pronunciarsi in questo tormentato settore della procedura penale. In attesa della decisione sui tempi del giudizio di rinvio cautelare, prevista per il prossimo 16 luglio, sono state depositate le motivazioni delle decisioni assunte sulle modalità di partecipazione al giudizio di riesame da parte dell’imputato detenuto e sulla impugnabilità da parte del p.m. dell’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame abbia dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare impugnata e, esclusa la ricorrenza dei presupposti per il mantenimento temporaneo della efficacia della stessa per ragioni di urgenza, abbia altresì annullato la relativa ordinanza applicativa. A ben vedere, poi, è stato l’intero sistema delle cautele a sollecitare in pochi mesi numerosi interventi chiarificatori, in tema di contestazioni a catena e di interrogatorio di garanzia, per citare i più recenti.
Comunque, questa volta la rimessione non origina dall’esistenza di un contrasto, ma dalla possibilità che un dissidio possa insorgere su un aspetto di estrema importanza (sulla investitura delle Sezioni unite anche in caso di “pericolo di contrasto”, Cass., sez. III, 30 ottobre 2013, n. 46726, in Guida dir., 2014, n. 2, p. 65): si discute, infatti, delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso una misura.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità appare costante nell’affermare che la formulazione dell’art. 311 c.p.p. impone la presentazione dell’atto di impugnazione esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Qualsiasi soluzione alternativa è pertanto esclusa e dal mancato rispetto della norma consegue l’inammissibilità del ricorso (ex plurimis, Sez. VI, 5 marzo 2019, n. 13420, in C.E.D. Cass., n. 275367).
La rigidità di questo indirizzo è soltanto temperata da un altro orientamento che, pur affermando che il deposito del ricorso presso il giudice a quo è l’unica modalità consentita, non fulmina l’atto proposto irritualmente, a condizione che lo stesso sia rimesso nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla (ex plurimis, Cass., sez. V, 22 settembre 2009, n. 42401, in C.E.D. Cass., n. 245391).
Sintetizzando: ancorchè nella prassi, come pure nota la Suprema Corte, sia molto diffusa e tollerata la tendenza a far uso degli artt. 582 e 583 c.p.p., nel caso di ricorso per cassazione in materia de libertate tali norme non hanno cittadinanza e la loro applicabilità resta confinata nei procedimenti di riesame e di appello cautelare.
Tuttavia, l’ordinanza in rassegna, dopo una ricognizione del dato normativo e giurisprudenziale, afferma di non condividere le ragioni che sostengono l’indirizzo in parola: nè argomenti di carattere formale, legati alla littera legis, nè argomenti di tipo funzionale, legati alle finalità perseguite dal tipo di giudizio, consentono di incidere in maniera tanto significativa sull’esercizio del diritto di difesa, che, di fatto, sarebbe ostacolato dalla eliminazione di modalità alternative di presentazione dell’impugnazione.
Del resto, simili letture, soprattutto laddove seguono criteri esegetici di carattere lessicale, sono state già respinte dalle Sezioni unite: in una prima occasione, allorquando affermarono che le parti private sono legittimate a presentare la richiesta di riesame e l’atto d’appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali anche presso la cancelleria del luogo in cui si trovano, se diverso da quello nel quale il provvedimento fu emesso. (Cass., sez. un., 18 giugno 1991, n. 11, in Foro it., 1991, p. II, c. 641); in una seconda occasione, più recente, nella quale hanno esteso l’operatività del principio anche al riesame reale (Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 47374, in Cass. pen., 2018, p. 756, con nota di Varone, Riesame delle misure cautelari reali e luogo di deposito dell’atto di impugnazione: le Sezioni unite ritrovano la strada delle garanzie).
Nella medesima direzione, poi, muove anche la decisione con la quale le Sezioni unite hanno puntualizzato che la richiesta di riesame può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a messo di raccomandata, ai sensi dell’art. 583 c.p.p. (Cass., sez. un., 7 luglio 1993, n. 8, in Cass. pen., 1994, p. 34).
D’altro canto, come emerge ancora dalla trama dell’ordinanza in rassegna, sempre le Sezioni unite, sebbene in relazione al differente istituto disciplinato dall’art. 625-bis c.p.p., hanno precisato che le eccezioni ai principi generali che governano le impugnazioni, tra i quali figurano quelli contemplati sulla presentazione degli atti, debbono essere espresse (Cass., sez. un., 27 novembre 2014, n. 32744, in C.E.D. Cass., n. 264049), con la conseguenza che al silenzio serbato del legislatore nel testo dell’art. 311 c.p.p. non può attribuirsi alcun significato preclusivo.
In questa ottica, sia consentito di aggiungere una considerazione che rafforza la convinzione circa la applicabilità degli artt. 582 e 583 c.p.p. e che discende dalla decisione con la quale le Sezioni unite hanno affermato che l’eliminazione della possibilità per l’imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione opera anche in relazione all’art. 311 c.p.p. (Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914, in Cass. pen., 2018, p. 2368). In tale occasione le Sezioni unite hanno affermato che le previsioni generali in materia di impugnazioni – in questo caso, l’art. 613 c.p.p. – si applicano anche alla declinazione cautelare del rimedio. Svolgimento coerente di tale assunto sarebbe allora la sua estensione anche alle previsioni de quibus, che, al pari dell’art. 613 c.p.p., compongono il quadro delle previsioni generali in materia di impugnazioni.
In conclusione, l’ordinanza rimette alle Sezioni unite la soluzione di due quesiti.
Il primo chiede: «se le specifiche modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame ovvero – in caso di ricorso immediato – del giudice che ha emesso la misura, costituiscono eccezione alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell’impugnazione, con la conseguenza che il relativo ricorso deve essere presentato esclusivamente nella Cancelleria dello stesso Tribunale, o comunque dello stesso organo giudiziario, che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione, con esclusione, anche per la parte privata, di qualsiasi soluzione alternativa».
Il secondo, la cui devoluzione è subordinata alla soluzione in senso negativo del primo, domanda se «il ricorso per cassazione può essere presentato, ex art. 311, comma 3, c.p.p., dal difensore dell’interessato anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace ubicato nel luogo ove questi si trovi nonché inviato a mezzo telegramma o con posta raccomandata alla Cancelleria che ha emesso il provvedimento o depositato davanti ad un agente consolare e se, ai fini della tempestività di detta presentazione, il ricorso debba ritenersi tempestivamente proposto solo in quanto esso sia quindi pervenuto entro i termini di cui all’art. 311, comma 1, c.p.p., anche alla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario o consolare ove era stato precedentemente depositato ovvero a seguito della sua trasmissione con gli altri mezzi indicati».
L’udienza è fissata per il 24 settembre 2020 e il relatore designato è il consigliere Sarno.
In dottrina, sulle modalità di presentazione del ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., Aprile – D’Arcangelo, Le misure cautelari nel processo penale, III ed., Giuffrè, 2017, p. 617; Maggio, Le impugnazioni delle misure cautelari personali, Giuffrè, 2018, p. 255.