Cerca
Close this search box.

Alle Sezioni unite due questioni sul rapporto tra detenzione dell’imputato e legittimo impedimento

Cass., sez. VI, 14 aprile 2021 (dep. 11 giugno 2021), n. 23147, Fidelbo, Presidente, Silvestri, Relatore.

1. La Sesta Sezione devolve alle Sezione unite due questioni sul rapporto tra lo stato detentivo dell’imputato e il suo diritto a prender parte al processo a suo carico. Si tratta di materia nella quale le contrapposte esigenze del diritto di difesa e di speditezza del procedimento si urtano in maniera piuttosto violenta e anche per tale ragione la giurisprudenza di legittimità, spesso nella sua composizione più autorevole, si è pronunciata più volte. 

Ora si chiede alle Sezioni unite di chiarire due aspetti.

Il primo è compendiato nel quesito circa la possibilità per l’imputato detenuto per altra causa di comunicare la causa ostativa nel corso dell’udienza anche qualora avrebbe potuto informare il giudice in tempo utile per disporre la sua traduzione.

Il secondo, invece, verte sulla possibilità di equiparare il trattamento di coloro che sono detenuti in carcere a quello di coloro che si trovano agli arresti domiciliari.

2. Quanto al primo quesito, l’ordinanza rileva un contrasto tra due orientamenti.

Il primo indirizzo, compendiato in una precedente decisione delle Sezioni unite, sostiene che la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione. Secondo tale pronuncia, non è configurabile a carico dell’imputato, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento (Cass., sez. un., 26 settembre 2006, n. 37483, in Cass. pen., 2007, p. 505, con osservazioni di Spagnolo, e p. 3749, con nota di Ponzetta, Sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato e legittimo impedimento: le Sezioni unite non sciolgono tutti i dubbi). 

Secondo questa impostazione, l’unica situazione nella quale può operarsi una distinzione è il giudizio camerale d’appello: in tale ultima declinazione del rito di impugnazione, infatti, non vige la regola che l’imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, ma vige la regola opposta, ossia che l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire (Cass., sez. un., 24 giugno 2010, n. 35399, in Cass. pen., 2011, p. 1325, con osservazioni di Scarcella).

A tale insegnamento si è conformata, tra le altre, Cass., sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 2300, in Cass. pen., 2014, p. 3371, secondo la quale l’imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso (sulla medesima linea interpretativa, Cass., sez. IV, 14 ottobre 2014, n. 19130, in C.E.D. Cass., n. 263490; Cass., sez. II, 10 febbraio 2016, n. 8098, ivi, n. 266217).

L’altro indirizzo, invece, sostiene che è onere dell’imputato, regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato contumace, segnalare tempestivamente al giudice il suo sopravvenuto stato di detenzione, se non desumibile dagli atti né altrimenti comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio, altrimenti potendo legittimamente procedersi in contumacia ovvero, secondo il dato normativo vigente, in assenza (ex plurimis, Cass., sez. II, 22 marzo 2019, n. 27817, in C.E.D. Cass., n. 276563; Cass., sez. II, 9 aprile 2015, n. 17810, ivi, n. 263532).

Per una compiuta analisi del dato giurisprudenziale, Sculco, sub art. 420-ter, in Lattanzi – Lupo, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 752.

3. Quanto al secondo quesito, l’ordinanza rileva ancora l’esistenza di differenti letture. Più precisamente si discute se l’imputato agli arresti domiciliari debba chiedere al giudice l’autorizzazione ad allontanarsi per partecipare all’udienza ovvero se sia il giudice a dover disporre la traduzione.

Un primo orientamento equipara la detenzione in carcere a quella domestica. In questo senso, si rinvengono le decisioni di Cass., sez. V, 12 luglio 2019, n. 47048, in C.E.D. Cass., n. 277113; Cass., sez. IV, 30 gennaio 2014, n. 18455, ivi, n. 261562.

Un altro, invece, afferma che l’imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l’onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell’autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione (si tratta di un indirizzo seguito da moltissime sentenze, tra le quali si segnalano Cass., sez. V, 10 dicembre 2018, n. 6540, in C.E.D. Cass., n. 275498; Cass., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 8876, in Cass. pen., 2015, p. 3662).

Anche qui, per una compiuta analisi del dato giurisprudenziale, Sculco, sub art. 420-ter, cit., p. 754.

4. In conclusione, alle Sezioni unite è stato devoluto il quesito se la detenzione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione.

L’udienza è fissata per il 30 settembre 2021 e il relatore designato è il Consigliere Petruzzellis.

Cass_23147_2021

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore