Cass., sez. I, 23 giugno 2020 (dep. 15 luglio 2020), n. 20988, Iasillo, Presidente, Aprile S., Relatore, Epidendio, p.m. (concl. diff.).
L’ordinanza in rassegna devolve alle Sezioni unite due quesiti, tesi a chiarire il rapporto tra l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
Il primo è stato formulato in questi termini: se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 c.p.p. le nullità assolute insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all’art. 629-bis c.p.p. allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riferito all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium.
Il secondo in questi altri: se i due rimedi possano, invece, concorrere, essendo l’incidente ex art. 670 c.p.p. rivolto a eliminare la irrevocabilità della sentenza viziata dall’indicata nullità assoluta insanabile, mentre la rescissione presuppone la legittimità formale del contraddittorio ed è tesa a far valere specificamente l’incolpevole mancata conoscenza dell’accusa portata a giudizio.
La Corte ha puntualizzato che la rimessione del ricorso alle Sezione unite si impone non soltanto per dirimere i contrasti esistenti nella giurisprudenza di legittimità, ma anche per prevenire la formazione di altri, e ha sottolineato come un intervento risolutore sia necessario allo scopo di dissolvere incertezze che incidono su diritti processuali fondamentali.
L’udienza è fissata per il 26 novembre 2020 e il relatore designato è il consigliere Boni.