Cass., sez. V, 7 febbraio 2023 (dep. 23 febbraio 2023), n. 8149, Guardiano, Presidente, De Marzo, Relatore, Serrao D’Aquino, P.m. (concl. diff.)
Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nell’ambito di una complessa operazione di ristrutturazione della disciplina delle impugnazioni, ha introdotto nel testo dell’art. 573 c.p.p. il comma 1-bis che delinea la procedura da seguire nell’ipotesi in cui l’impugnazione abbia ad oggetto i soli interessi civili. Più precisamente, la norma prevede che, in simili casi, il giudice d’appello e la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver compiuto un vaglio sull’ammissibilità, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che affronterà dunque il merito delle censure (sulla nuova disciplina, La Rocca, Improcedibilità, impugnazione per gli interessi risarcitori e rinvio al giudice civile, in Spangher, La Riforma Cartabia, Pacini, 2022, p. 571; Capone, Le impugnazioni tra speditezza e garanzie, in Dir. pen. e proc., 2023, p. 185).
Come riferisce l’ordinanza in rassegna, nella giurisprudenza della Suprema Corte è sorto immediatamente un contrasto sul regime di diritto intertemporale.
Un primo indirizzo, infatti, ritiene che la previsione è destinata ad avere immediata applicabilità, mentre l’orientamento di segno opposto afferma che il nuovo assetto opererà soltanto per le impugnazioni emesse a partire dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia).
La delicatezza del tema ha indotto la Suprema Corte a investire della questione le Sezioni unite che dovranno sciogliere il quesito se l’art. 573, comma 1-bis, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett a), n. 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.
L’udienza è fissata per il 25 maggio 2023 e il relatore designato è il Consigliere Andreazza.