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Alle Sezioni unite una questione in tema di contestazioni a catena.

Corte di cassazione, sez. IV, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 8546, Piccialli Presidente, Picardi Relatore.

Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’art. 297, comma terzo c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”.

Sul punto, infatti, è insorto un contrasto.

Secondo un orientamento più risalente, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.p., impone, ai fini del calcolo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee (così, Cass., sez. fer., 21 agosto 2014, n. 47581, in C.E.D. Cass., n. 261262; in senso conforme, Cass., sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 15736, ivi, n. 257204; Cass., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50761, ivi, n. 261700). Su questa linea interpretativa, si ritiene che il principio della retrodatazione assume rilievo allorché ambedue i procedimenti, nell’ambito dei quali le susseguenti misure cautelari sono state emesse, versino nella medesima fase; mentre laddove il procedimento nell’ambito del quale è stata emessa la prima misura cautelare sia passato a una fase successiva, in costanza dell’efficacia della misura ivi applicata, la ratio stessa dell’istituto della contestazione a catena implica che la misura da ultimo applicata non perda di efficacia quand’anche il procedimento cui essa accede versi ancora nella fase antecedente (ad esempio, in quella delle indagini preliminari).

Al contrario, altro indirizzo, di più recente formazione, sostiene che, in casi simili, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare non deve essere effettuata frazionando la globale durata della custodia cautelare ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee (Cass., sez. VI, 28 dicembre 2016, n. 3058, in C.E.D. Cass., n. 269285). In questa ottica, si è osservato che il passaggio di fase nel procedimento nel quale è stato emesso il primo titolo custodiale nella retrodatazione influisce soltanto nei limiti di cui alla seconda parte del terzo comma dell’art. 297, dovendo la stessa operare solo se i fatti per i quali è stata emessa la seconda misura, legati da connessione qualificata, erano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio. Ma non può certo determinare la diluizione dei termini di custodia cautelare. Attraverso frazionati passaggi di fase dei procedimenti, che dovevano procedere riuniti, si verrebbe a vanificare quella che il Giudice delle leggi ha identificato come la fondamentale garanzia sottesa alla regola della retrodatazione, che è quella della necessità di concentrare in un unico contesto temporale le vicende cautelari, destinate a dar luogo a simultanei titoli custodiali (perché relative a quelle situazioni tipizzate da Cass., sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535, in Cass. pen., 2007, p. 3229, con osservazioni di Calvanese). Se è questa la finalità del meccanismo in esame non è certo il mero scomputo del solo presofferto per la fase omogenea a realizzare la garanzia prevista dal legislatore, proprio perché, alla base dell’istituto, vi è la constatazione che i diversi titoli cautelari dovevano essere emessi simultaneamente, dando luogo ad un medesimo percorso cautelare, indipendentemente dalle scelte del pubblico ministero in ordine all’eventuale separazione dei relativi procedimenti penali. 

La questione era già stata rimessa alle Sezioni unite che, tuttavia, non enunciarono alcun principio di diritto a causa dell’inammissibilità del ricorso (Cass., sez. un., 19 luglio 2018, n. 48109, in Cass. pen., 2019, p. 1031, con nota di Piccardi, La retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, c.p.p. in materia di contestazioni a catena delle ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi in procedimenti pendenti in fasi distinte).

Sull’istituto de quo, Ludovici, La disciplina delle “contestazioni a catena”, Cedam, 2013, e sulla particolare questione devoluta alle Sezioni unite ancora Ludovici, Sulla retrodatazione delle misure cautelari, in Il libro dell’anno del diritto 2019, Treccani, 2019, p. 561.

Cass. 8546_2020

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