Cass., sez. V, 10 giugno 2022 (dep. 17 giugno 2022), n. 23692, Pezzullo, Presidente, Cirillo, Relatore, Mastroberardino, P.m. (concl. diff.)
Il caso.
La questione trae origine dal ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui, nel giugno del 2021, la Corte d’appello di Milano, confermando quanto statuito dal Tribunale di Monza, aveva condannato l’imputato per il reato ex artt. 477 e 482 c.p., per aver formato o fatto formare una patente di guida falsa a lui intestata, rilasciata dalla competente autorità del Marocco.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di inosservanza di legge, sostenendo che il fatto commesso integrerebbe un c.d. falso innocuo, attesa l’inidoneità del documento ad abilitare alla guida in Italia per difetto delle condizioni di cui all’art. 135 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avuto riguardo alla circostanza per cui l’imputato si trovava in Italia da un periodo superiore ad un anno. Invero, l’art. 135 del codice della strada, stabilisce che la patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea abiliti alla guida solo a condizione che il conducente non sia residente in Italia da oltre un anno.
Avverso tale prospettazione resisteva il Procuratore generale evidenziando come, in tema di falso non grossolano, il più recente orientamento giurisprudenziale sostiene che la falsificazione della patente di guida possa integrare la fattispecie anche qualora non sussistano le condizioni di validità richieste dalla legge al fine di abilitare alla guida in Italia.
Il contrasto giurisprudenziale.
La Quinta Sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per chiarire se, ai fini della configurabilità del fatto di cui agli artt. 477 e 482 c.p., sia necessaria o meno anche la sussistenza delle ulteriori condizioni fissate dall’art. 135 del codice della strada ai fini della conduzione di un veicolo in Italia.
La corte territoriale, nel condannare l’imputato, aveva basato le proprie statuizioni su un recente orientamento della corte di Cassazione che attribuisce rilevanza alla falsificazione non grossolana di una patente di guida rilasciata da uno stato estero, anche qualora non ricorrano le condizioni degli artt. 135 e 136 del codice della strada (Cass., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 10304, in C.E.D. Cass., n. 280847; Cass., sez. V, 27 ottobre 2021, n. 45225, ivi, n. 282252). Questa conclusione prende le mosse dalla considerazione per cui, nel caso di specie, il falso commesso dall’imputato non sia degradabile a “falso innocuo”, che ricorre solo ove l’alterazione o l’infedele attestazione siano irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio, non riversandosi, pertanto, sulla funzione documentale sottesa al documento (sul c.d. falso innocuo, Giacona Appunti in tema di falso c.d. grossolano, innocuo e inutile, in Foro it., 1993, p. II, c. 436; Fiandaca – Musco, Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona, I, Bologna, 2007, p. 572, secondo i quali, al fine di cogliere l’idoneità della condotta ad offendere il bene giuridico sotteso alla norma, si deve valutare l’impatto sulla funzione che il documento assolve rispetto ai possibili destinatari). A tal fine, sottolinea questo orientamento, deve essere valutata l’idoneità del falso, non rispetto all’uso che ne venga fatto, ma rispetto alla possibilità che lo stesso inganni la fede pubblica (in questo senso, autorevole dottrina sottolinea come esista una dimensione sociale e soggettiva della fede pubblica che si concretizza nella fiducia che usualmente la società ripone in determinate forme di rappresentazione, tra cui il documento. Antolisei, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, in AA.VV., Studi in memoria di A. Rocco, I, Milano, 1952, p. 95) e l’affidamento dei terzi (Cass., sez. V, 29 ottobre 2020, n. 5896, in C.E.D. Cass., n. 280453). Nel caso di specie, infatti, la patente di guida assumerebbe un significato giuridico proprio, attesa l’idoneità della stessa a dimostrare l’esistenza di quanto attestatovi, nonché un valore probatorio (sulla funzione probatoria del documento tra gli altri, Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935, p. 3 ss., Spasari, Fede pubblica e prova nel sistema del falso documentale, Milano, 1963, p. 6), avendo la patente un potenziale autorizzatorio se abbinata ad altro documento. In altri termini, la funzione legittimante alla guida non andrebbe confusa con il documento stesso che, per il suo valore intrinseco ed estrinseco, potrebbe rientrare a pieno titolo negli atti ex art. 477 c.p. (Fiandaca – Musco, Diritto penale, cit., p. 570 che sottolineano come la ratio sottesa ai reati di falso sia da rintracciare nella errata e, pertanto, falsa rappresentazione circa l’esistenza di un rapporto o di una determinata situazione giuridica).
Il motivo di ricorso, invece, si fondava su un diverso orientamento della corte di Cassazione in virtù del quale ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., debbano sussistere anche le condizioni richieste dagli artt. 135 e 136 del codice della strada, ovvero, che la patente di guida rilasciata da un paese extra-unionale abiliti alla guida solo se il conducente non sia residente in Italia da oltre un anno, sia in possesso di un permesso internazionale o di una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente e sempre che quest’ultima ed il permesso siano in corso di validità (Cass., sez. V, 17 aprile 2018, n.21929, in C.E.D. Cass., n. 273022). Tale orientamento si basa, infatti, sulla considerazione per cui il documento, non abilitando alla guida in Italia, non può costituire l’autorizzazione di cui all’art. 477 c.p. Sarà poi rimessa al giudice, secondo questa impostazione, la valutazione in concreto circa l’idoneità della patente di guida al fine di motivare adeguatamente un’eventuale pronuncia di responsabilità nei confronti dell’imputato (Cass., sez. V, 2 dicembre 2014, n. 9268, in C.E.D. Cass., n. 262963).
In quest’ottica si pone anche un ulteriore orientamento alla luce del quale la questione non potrebbe essere affrontata sotto la prospettiva del falso innocuo in quanto, presupposto per considerare il fatto commesso come falso innocuo, sarebbe la sussumibilità della condotta sotto la fattispecie di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (Cass., sez. V, 28 aprile 2021, n. 24227, in C.E.D. Cass., n.281439). Al contrario, avuto riguardo alla constatazione per cui la patente di guida può abilitare alla guida solo nel caso in cui sussistano le sopra richiamate condizioni di cui all’art. 135 cod. strada, un falso effettuato su un documento che non abbia il valore di autorizzazione amministrativa non è idoneo ad integrare tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico ex art. 477 c.p.
La questione.
In definitiva, il contrasto verte sul significato da attribuire alla patente di guida estera. In altri termini, la Sezioni Unite sono chiamate a chiarire quale sia la portata della patente di guida estera, e cioè se la stessa, anche in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 135 codice della strada, abbia rilevanza di autorizzazione amministrativa in virtù del suo significato sia intrinseco, relativo all’esistenza di quanto in essa certificato, sia estrinseco, idoneo a ledere l’affidamento dei terzi e la fede pubblica (sul tema, anche R. Bartoli, Le falsità documentali, in Reati contro la fede pubblica, a cura di M. Pelissero e R. Bartoli, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F.C. Palazzo e C.E. Paliero Torino, 2011, p. 69 ss.).
La questione è stata quindi compendiata nel seguente quesito: “Se la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea possa costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p., solo qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dall’art. 135 cod. della strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, ovvero anche qualora non sussistano tali condizioni”.
L’udienza è fissata per il 24 novembre 2022 e il relatore designato è il Consigliere Pistorelli.