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Alle Sezioni unite una questione in tema di giudicato progressivo

Cass., sez. I, 10 luglio 2020 (dep. 21 luglio 2020), n. 21824, Di Tomassi, Presidente, Santalucia, Relatore, Canevelli, p.m. (concl. diff.).

L’ordinanza in commento si colloca all’interno della lunga evoluzione giurisprudenziale avente ad oggetto l’istituto del c.d. giudicato progressivo, discendente dall’annullamento parziale della sentenza di cui all’art. 624 c.p.p., a norma del quale “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”. Con il susseguirsi di ben sei sentenze delle Sezioni Unite nell’arco di più o meno un decennio (Cass., sez. un., 23 novembre 1990, n. 373, Agnese, in Cass. pen., 1991, p. 728, con nota di Vessichelli; Cass., sez. un., 11 maggio 1993, n. 6019, Ligresti, in Foro it., 1993, p. 2509, con nota di Di Chiara; Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, n. 4460, Cellerini, in Cass. pen., 1994, p. 2027; Cass., sez. un., 09 ottobre 1996, n. 20, Vitale, ivi, 1997, p. 691; Cass., sez. un., 26 marzo 1997, n. 4904, Attinà, in Giur. it., 1999, 3, con nota di Arrigo, Il giudicato “parziale” e le cause estintive del reato; Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, in Arch. n. proc. pen., 2000, p. 381), la Suprema Corte è giunta a stabilire in maniera chiara cosa dovesse intendersi per “parti” della sentenza ai sensi dell’art. 624 c.p.p., ossia “qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale” come tale riferibile “non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l’ampiezza del relativo contenuto” (così, Cass., sez. un., 11 maggio 1993, n. 6019, cit.). Pertanto, sono da considerarsi parti autonome della sentenza quelle relative all’accertamento del fatto di reato, della responsabilità dell’imputato, nonché le statuizioni sul trattamento sanzionatorio. Proprio su quest’ultimo punto, per evidenti ragioni di politica criminale, le Sezioni Unite hanno dapprima chiarito che, in caso di una pluralità di imputazioni, “la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell’annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati” (Cass., sez. un., 9 ottobre 1996, n. 20, cit.). Successivamente, con riferimento al caso in cui vi sia un solo capo di imputazione, è stato precisato che “qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive (nel qual caso l’intervenuta prescrizione del reato, n.d.r.) sopravvenute all’annullamento parziale” (Cass., sez. un., 26 marzo 1997, n. 4904, cit.). Ebbene, proprio le ultime pronunce citate hanno tralasciato il punto oggi oggetto di rimessione alle Sezioni Unite – sul quale per oltre un ventennio le Sezioni semplici hanno fornito diverse interpretazioni – ossia se, in caso di giudicato parziale sull’accertamento del fatto di reato e della responsabilità dell’imputato con contestuale annullamento ex art. 624 c.p.p. della parte concernente il trattamento sanzionatorio, sia possibile porre in esecuzione la sentenza mentre nel giudizio di rinvio si valutano la sussistenza e la rilevanza di elementi circostanziali del reato ai fini della determinazione della pena definitiva. In caso di risposta affermativa, si chiede altresì alle Sezioni Unite come vada determinata la pena minima certa ed eseguibile – non suscettibile quindi di modificazioni in melius – e se questa debba essere indicata dal giudice dell’esecuzione o dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, o se possa essere desunta, anche in ragione di computi ipotetici, dagli organi dell’esecuzione. In materia si segnala in dottrina: De Luca, I limiti della cosa giudicata penale, Giuffrè, 1963; Lozzi, voce Giudicato (diritto penale), in Enc. dir., vol. XVIII, Giuffrè, 1969; Jannelli, La definizione costituzionale del giudicato penale: conseguenze sull’ammissibilità del c.d. giudicato parziale ovvero progressivo, in Cass. pen., 1996, p. 129; Lavarini, La formazione del giudicato penale, in Riv. dir. proc., 2002, p. 1178; Dinacci, Il giudizio di rinvio nel processo penale, Padova, 2002; Pierdonati, Formazione “progressiva” del giudicato e preclusioni nel giudizio di rinvio, in Marafioti – Del Coco (a cura di), Il principio di preclusione nel processo penale, Torino, 2012, p. 89-104.

L’udienza è fissata per il 29 ottobre 2020 e il relatore designato è il Consigliere Caputo.

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