Cass., sez. II, 28 giugno 2023 (dep. 19 luglio 2023), n. 31478, Beltrani, Presidente, Saraco, Relatore
Il caso
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 7 dicembre 2018, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), commesso durante la detenzione presso una casa circondariale laziale, in concorso con un ignoto agente di Polizia Penitenziaria. L’addebito consisteva nell’aver indotto un detenuto al pagamento di una somma di denaro, al fine di evitare un (presunto) imminente trasferimento in un istituto penitenziario sardo.
La decisione, confermata in secondo grado con sentenza del 22 aprile 2021, è stata annullata con rinvio dalla VI sezione della Corte di Cassazione, che ha censurato un’applicazione erronea della legge penale da parte dei giudici di prima e seconda istanza. All’esito del giudizio di rinvio, con sentenza del 25 gennaio 2023, la Corte d’appello di Roma ha quindi riqualificato il fatto contestato all’imputato ai sensi dell’art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite). Ciò in quanto è stata ritenuta la continuità normativa della suddetta fattispecie rispetto a quella di cui all’art. 346 c.p. (millantato credito): norma abrogata, ma vigente alla data di commissione del fatto.
Avverso tale ultima sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, proponendo due motivi d’impugnazione incentrati sulla qualificazione giuridica del fatto. Tra questi viene in rilievo il secondo, che deduce l’assenza del rapporto di continuità tra il reato di traffico di influenze illecite e quello (abrogato) di millantato credito e ha dato vita alla rimessione del quesito alle Sezioni Unite.
La questione dibattuta
Per comprendere le ragioni della rimessione è opportuno fare riferimento, in primo luogo, alla progressione storica delle norme. L’art. 346 c.p. è stato infatti abrogato a decorrere dal 31 gennaio 2019 per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3, il quale ha altresì novellato l’art. 346-bis c.p. (Cass., sez. VI, 12 dicembre 2022, n. 11342, Rustemi, in C.E.D. Cass., n. 284567; sul tema, Orlandi – Seminara, (a cura di), Una nuova legge contro la corruzione. Commento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, Torino, 2019).
In ordine all’esistenza di un nesso di continuità normativa tra il vigente art. 346-bis c.p. e l’abrogato art. 346, comma 2, c.p. si contrappongono due filoni interpretativi (per approfondimenti, Ponteprino, Il “nuovo” inquadramento giuridico del c.d. millantato credito “corruttivo”. I perduranti disorientamenti giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2022, p. 1105).
Il primo orientamento propende per la continuità delle due fattispecie. Sulla scorta della Relazione Introduttiva al disegno di legge che porterà alla novella del 2019. La Relazione, infatti, evidenzia come uno degli scopi principali dell’intervento legislativo fosse l’adeguamento della normativa interna agli obblighi convenzionali in materia di corruzione. La ricezione delle indicazioni ivi contenute ha quindi portato a una riscrittura del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), inglobando la condotta già sanzionata dalla fattispecie – contestualmente abrogata – di millantato credito (art. 346 c.p.). All’esito di tale operazione, pertanto, la norma equipara due condotte differenti: la mera vanteria e lo sfruttamento di una reale relazione con soggetti qualificati (pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p.). Affinché si configuri la fattispecie, le condotte devono inoltre portare all’indebita dazione o promessa (direttamente o tramite interposta persona) di denaro o altre utilità, col pretesto di remunerare il soggetto attivo (per l’illecita mediazione) o il soggetto qualificato (per l’esercizio di funzioni o poteri). L’art. 346-bis c.p. si applica in subordine alla mancata verificazione di una condizione, oggetto di una clausola di riserva. Il soggetto attivo non deve infatti esercitare un’influenza illecita e non deve esservi mercimonio della pubblica funzione, dandosi altrimenti luogo a una delle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318, 319, 319-ter e 322-bis c.p. Questo orientamento è stato inaugurato da Cass., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980, Nigro, in C.E.D. Cass., n. 275730, per poi essere successivamente accolto – sulla base delle medesime argomentazioni – nell’àmbito di diversi pronunciamenti di legittimità (tra questi, vedi Cass., sez. VI, 19 giugno 2019, n. 51124, Duccoli, in C.E.D. Cass., n. 277569; Cass., sez. I, 5 maggio 2021, n. 23877, Abbondandolo, in C.E.D. Cass., n. 281614; Cass., sez. VI, 12 maggio 2021, n. 35581, Grasso, in C.E.D. Cass., n. 281996; Cass., sez. VI, 8 giugno 2021, n. 26437, Casanova, in C.E.D. Cass., n. 281583; Cass., sez. VI, 22 marzo 2022, n. 20935, Cobalchini, in C.E.D. Cass., n. 283270; Cass., sez. VI, 26 maggio 2022, n. 32574, Lucchese, in C.E.D. Cass., n. 283724).
Sempre nel 2019 ha visto la luce un orientamento contrario, il quale postula la discontinuità normativa tra l’abrogato art. 346, comma 2, c.p. e il novellato art. 346-bis c.p. Ciò in quanto l’ultima fattispecie non ricomprenderebbe la condotta di colui che, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altre utilità, col pretesto di dover comprare ovvero remunerare il soggetto qualificato. Alla luce di questo orientamento, una simile condotta integrerebbe, infatti, il delitto di cui all’art. 640, comma 1, c.p. (in tal senso, Cass., sez. VI, 19 settembre 2019, n. 5221, in Dir. pen. proc., 2020, p. 1237, con nota di Prandi, Questioni di diritto intertemporale e continuità normativa tra millantato credito e “nuovo” traffico di influenze illecite). A tale diverso orientamento hanno aderito, in seguito, ulteriori pronunce della Cassazione (tra queste, Cass., sez. VI, 2 febbraio 2021, n. 28657, Lepore, in C.E.D. Cass., n. 281980; Cass., sez. VI, 10 marzo 2022, n. 23407, Ferrara, in C.E.D. Cass., n. 283348; Cass., sez. VI, 12 dicembre 2022, n. 11342, Rustemi, in C.E.D. Cass., n. 284567).
Il quesito
Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito di diritto: «Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p.».
L’udienza è fissata per il 29 febbraio 2024 e il relatore designato è il Consigliere Aprile.