Cass., sez. II, 14 dicembre 2021 (dep. 8 febbraio 2022), n. 4439, Rago, Presidente, Recchione, Relatore, Cocomello, P.m. (concl. diff.)
1. La seconda sezione ha devoluto alle Sezioni unite una questione relativa al rapporto tra recidiva e prescrizione e, più precisamente, sulle conseguenze che il limite fissato dall’art. 99, comma 6, c.p. (in forza del quale l’aumento di pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo) può riverberare sulla qualificazione di circostanza ad effetto speciale e sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere. Tale ultima connotazione dell’istituto, infatti, incide sul termine di prescrizione sia ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p., sia ai sensi dell’art. 161, comma 2, c.p.
2. L’ordinanza di rimessione rileva, innanzitutto, l’esistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
L’indirizzo più consistente e radicato nel tempo afferma che, per determinare la durata del termine di prescrizione nel caso in cui sia stata contestata ed applicata la recidiva specifica, bisogna fare riferimento all’aumento massimo di pena previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 99 c.p., con il limite, però, fissato dal citato comma 6 della medesima disposizione (ex plurimis, Cass., sez. V, 24 settembre 2019, n. 44099, in C.E.D. Cass., n. 277607; Cass., sez. VI, 7 luglio 2015, n. 51049, ivi, n. 265707). Questo indirizzo esclude, tuttavia, che nonostante l’aumento di pena di minore entità, venga meno la qualificazione di circostanza ad effetto speciale.
Seguendo una differente linea interpretativa, Cass., sez. III, 3 novembre 2020, n. 34949, in C.E.D Cass., n. 280504, ha invece escluso che la recidiva possa essere considerata alla stregua di una circostanza ad effetto speciale nel caso in cui, per effetto del criterio mitigatore previsto dall’art. 99, comma 6, c.p., l’aumento di pena applicato sia inferiore a un terzo.
3. Dopo aver descritto il quadro interpretativo, la Sezione rimettente rileva tuttavia che nessuna delle due letture è appagante e prospetta una differente soluzione, ispirata da una lettura sistematica del rapporto tra gli istituti coinvolti, in forza della quale la quantificazione della pena non incide in alcun modo sulla natura della circostanza e sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere. In questa ottica, a sostegno del proprio convincimento, richiama altri due indirizzi della Suprema Corte. In prima battuta, evoca il principio secondo il quale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma 4, c.p., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (ex plurimis, Cass., sez. VI, 14 maggio 2019, n. 23831, in C.E.D. Cass., n. 275986). In seconda battuta, ricorda che il termine di prescrizione è indifferente al bilanciamento – anche in subvalenza – della recidiva con eventuali circostanze eterogenee, della quale, perciò, deve sempre tenersi conto ai fini del calcolo del termine di prescrizione (ex plurimis,Cass., sez. IV, 5 ottobre 2021, n. 38618, in C.E.D. Cass., n. 282057).
Alla luce di tali considerazioni, la Sezione rimettente conclude che quando l’art. 157, comma 2, c.p., richiama l’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante non debba essere considerato il limite previsto dall’art. 99, comma 6, c.p., ma solo l’aumento tipico previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 99 c.p.
4. Alle Sezioni unite è stato dunque chiesto di chiarire «se il limite all’aumento della pena correlato al riconoscimento della recidiva qualificata previsto dall’art. 99, comma 6, c,p. (a) incida sulla qualificazione della recidiva prevista dai commi 2 e 4 dell’art. 99 c.p. come circostanza ad effetto speciale, (b) influisca sulla determinazione del termine di prescrizione».
5. L’udienza è fissata per il 23 giugno 2022 e il relatore designato è il Consigliere Aprile.