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Anche per il giudice vale il divieto delle domande suggestive e nocive

Anticipiamo, in attesa di commentarla più approfonditamente, un’importante sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, 6 febbraio – 19 maggio 2020, n. 15331. Presidente Di Salvo – Relatore Dawan

 

Il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” e delle domande “nocive” è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa.

Detto divieto deve applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte.

Le modalità di assunzione della testimonianza e il contenuto delle domande (suggestive e nocive) rivolte alla persona offesa ne possono pregiudicare l’attendibilità: la motivazione fondata sulle dichiarazioni rese può quindi essere radicalmente viziata sotto il profilo della tenuta logica della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza resa il 07/02/2018 dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15/10/2014 dal Tribunale di Genova nei confronti di C.C. , appellata dal pubblico ministero, ha dichiarato l’imputato colpevole anche del reato di cui all’art. 609-bis c.p. relativamente alle condotte poste in essere successivamente al (omissis) e, ritenuta la continuazione con i fatti oggetto della sentenza impugnata e coperti dal giudicato, lo ha condannato alla pena complessiva di anni tre di reclusione, disponendo, in conseguenza, la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa con la sentenza di primo grado.

2. L’iter processuale. Il Tribunale di Genova aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 609-quater c.p., commesso nell’agosto 2009, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al comma 4, in danno della minore G.A. , nata il (omissis) , compagna di scuola di sua figlia, assolvendolo, invece, dalla contestazione relativa al compimento successivo di atti sessuali posti in essere nel 2010 nei confronti della stessa minore, allorquando costei aveva già compiuto quattordici anni. Con sentenza del 25/01/2017, la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, aveva, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto la responsabilità dell’imputato anche per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., relativo agli atti sessuali compiuti nei confronti della ragazza già quattordicenne, consistiti nel prenderle la mano tenendola ferma sui propri genitali. Lo condannava, pertanto, alla pena di quattro anni di reclusione.

3. La Terza sezione di questa Corte Suprema, investita del ricorso del C. , annullava la predetta sentenza di appello sul rilievo che “la pronuncia di appello imponeva ai giudici del gravame di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei confronti della p.o., sulla cui deposizione si era incentrata la decisione dei primi giudici, così come, a fronte dell’analitica e minuziosa disamina dell’attendibilità della teste e del significato delle dichiarazioni da costei rese, ivi sviluppata, una motivazione in grado di disarticolare il ragionamento assolutorio sui singoli punti ritenuti rilevanti ai fini della decisione”.

4. Avverso la sentenza resa dal giudice del rinvio ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi e chiedendo la rettifica del dispositivo nei termini di cui si dirà. Con entrambi i motivi, deduce erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Quanto al primo, la censura attiene alle modalità di assunzione e valutazione della testimonianza resa dalla persona offesa. La motivazione sulle dichiarazioni di quest’ultima confliggerebbe con i dati probatori raccolti all’esito dell’accertamento istruttorio. Le modalità di assunzione della prova testimoniale, contrariamente a quanto riportato in motivazione, non sarebbero consistite nell’esame e controesame ma in domande palesemente suggestive, poste direttamente dal consigliere relatore alla teste, così minandone la credibilità. Gli argomenti della Corte territoriale sono parimenti viziati laddove conferiscono patente di verità assoluta al racconto di un singolo episodio invece di tener conto della complessità della contestazione che occupa un arco temporale di ben nove mesi ((omissis) ).
Inoltre, il giudice di appello, al momento di valutare la testimonianza della persona offesa, non avrebbe preso in considerazione la perizia neuropsichiatrica eseguita dal prof. B.M. nei confronti della G. nell’ambito di altro procedimento. Peraltro, la sentenza impugnata erroneamente pretenderebbe di contrastare la perizia B. , in tema di “capacità a deporre” della testimone, con l’analisi della Dott.ssa Tattoli relativa al diverso profilo della “attendibilità” della dichiarante. In particolare, la motivazione sarebbe illogica laddove reputa la perizia B. scarsamente rappresentativa perché redatta a distanza di dieci anni dai fatti per cui si procede. Il secondo motivo afferisce alla motivazione della sentenza impugnata che il ricorrente reputa non rafforzata, essendosi limitata a contrapporre la propria lettura del materiale probatorio a quella del Tribunale ed omettendo del tutto di segnalare le ragioni delle differenti conclusioni cui è pervenuta, soprattutto avuto riguardo al tema della consapevolezza, in capo all’imputato, del dissenso della persona offesa. Infine, il ricorrente chiede a questa Corte Suprema di rettificare, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., il dispositivo nel senso di inserire l’espresso riferimento alla pur riconosciuta “ipotesi minore” di cui all’art. 609-bis c.p., ultimo comma, così come peraltro risulta inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. La Terza sezione della Corte di cassazione, nel disporre l’annullamento con rinvio della sentenza di appello- che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva reputato l’imputato colpevole anche del reato di cui all’art. 609-bis c.p., relativo agli atti sessuali computi nei confronti della ragazza già quattordicenne, consistiti nel prenderle la mano trattenendola sui propri genitali -, aveva demandato al giudice del rinvio di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei confronti della persona offesa, effettuando un vaglio analitico e approfondito della sua attendibilità e del significato delle dichiarazioni da costei rese nel corso dell’audizione, al fine di pervenire ad una motivazione in grado di disarticolare il ragionamento assolutorio sui singoli punti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

3. Ciò detto, il Collegio rileva che le irregolarità nella conduzione e nell’assunzione della testimonianza della persona offesa, stigmatizzate dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, si sono riverberate, viziandola, sulla motivazione della sentenza impugnata, per le ragioni che si andranno esponendo.

4. Giova porre alcune premesse. La disciplina dell’esame dei testimoni costituisce piena espressione della scelta, operata dal legislatore del 1988, per un processo di parti.

L’art. 498 c.p.p. fissa la regola principale per la quale l’escussione avviene mediante domande rivolte direttamente al testimone dal pubblico ministero e dai difensori, senza il filtro del giudice, eseguendo cadenze predeterminate.

L’esame incrociato si articola nei tre momenti dell’esame diretto, del controesame e del riesame.

È appena il caso di ricordare che l’opzione del legislatore in favore dell’esame incrociato, quale modalità tipica di escussione della fonte orale, sottratta, di regola, al monopolio del giudice, trova un richiamo sia nell’art. 6, par. 3, lett. d), C.E.D.U. e nell’art. 14, par. 3, lett. e) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia nell’art. 111 Cost., commi 3 e 4.

L’art. 506 c.p.p., comma 2, (nel testo modificato dalla L. n. 479 del 1999) prevede il potere del presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. e alle parti private solo dopo l’esame e il controesame.

La puntualizzazione che le domande possano essere rivolte solo dopo l’esame e il controesame è stata considerata opportuna, posto che un intervento officioso del giudice con finalità chiarificatrice dei fatti oggetto del processo e in funzione surrogatoria rispetto alle parti, in tanto trova giustificazione in un processo tendenzialmente accusatorio, in quanto non sia stato possibile ottenere i necessari chiarimenti mediante le domande che hanno posto le parti.

5. Ciò premesso, il Collegio rileva che le modalità di assunzione della testimonianza, condotta in prima battuta e in gran parte dal consigliere relatore, e il contenuto delle domande da questi rivolte alla persona offesa ne hanno gravemente pregiudicato l’attendibilità, di talché la motivazione fondata sulle dichiarazioni rese da costei – che rivestono, all’evidenza, un ruolo centrale nell’odierno procedimento, così come statuito dalla stessa sentenza di annullamento – appare radicalmente viziata sotto il profilo della tenuta logica della sentenza impugnata.

L’art. 499 c.p.p., come è esplicitamente indicato nella sua intestazione, detta le “regole per l’esame del testimone”, indica cioè i criteri cui il giudice deve attenersi nell’ammettere o vietare le domande delle parti.

Il giudice, pertanto, deve vietare in modo assoluto le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (comma 2); vietare alla parte che ha addotto il teste o che ha un interesse comune con lo stesso di formulare le domande in modo da suggerirgli le risposte (comma 3); assicurare durante l’esame del teste la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni (comma 6).

Il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma- e delle domande “nocive” – finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poiché gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta -è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa.

A maggior ragione, detto divieto deve applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione (Sez. 3, n. 7373 del 18/01/2012,B,Rv. 252134;Sez. 3, n. 25712 del 11/05/20 11, M, Rv. 250615: il caso concerneva, in particolare, l’esame del testimone minorenne, riguardo al quale, in motivazione, la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all’assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie. Per una breve disamina degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema, cfr. Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260872).

È evidente, pertanto, che l’inosservanza delle regole stabilite dal codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte del teste rende la prova non genuina e poco attendibile.

6. Nel caso in disamina, le domande rivolte dal consigliere relatore alla testimone G.A. – come risulta dalla trascrizione dell’esame testimoniale allegata al ricorso – presentano entrambi gli aspetti di suggestività e di nocività, nel rispettivo senso sopra indicato. Si tratta, invero, di domande assertive che indirizzano la teste verso una mera conferma di quanto l’interrogante va postulando. Le domande entrano nel dettaglio, con palese manipolazione delle risposte date dalla giovane donna.

Di seguito si riportano le domande che il Collegio reputa tali da compromettere la genuinità delle risposte.

Giudice consigliere “L’ha conosciuto, poi lui vi portava ogni tanto a scuola con la macchina…”.

La domanda è suggestiva perché serve a surrettiziamente suggerire alla testimone che l’episodio di cui si tratta è avvenuto in macchina.

Giudice consigliere: “E poi, da lì, ci sono stati determinati rapporti tra di voi”: la domanda, posta in forma assertiva – tale, cioè, da perdere il connotato interrogativo, attribuendo al suo contenuto un carattere di certezza – è nociva poiché palesemente manipolatoria rispetto al ricordo della testimone, cui fornisce falsi presupposti.

Giudice consigliere: “Il fatto materiale lo possiamo dare per pacifico“. Si tratta, all’evidenza, di assunto nocivo perché dà per scontato il fatto oggetto della testimonianza, quello, cioè, che l’esame della persona offesa è proprio finalizzato a dimostrare.

Giudice consigliere: “Lei ricorda che aveva denunciato che ad un certo punto questa persona, un giorno eravate in macchina così, aveva preso la sua mano… e se l’era messa sulle sue parti intime“.
Questa è una domanda suggestiva, la quale contiene la risposta che si intende suggerire e in cui il giudice ripropone il fatto come assodato.

Domande ed asserzioni, queste, cui la G. risponde semplicemente annuendo.

Giudice consigliere: “Ecco, se lei ricorda questo episodio, ricorda anche se ha avuto una reazione, prima, durante o dopo che lui ha compiuto questo gesto?“.

La domanda è suggestiva perché tende a suggerire una risposta alla testimone, che risponde “No, della reazione non mi ricordo. So che me l’ha tenuta lì (la mano sui genitali dell’uomo) per un pò…. e poi lo ho cercato di levarla e dopo un pò lui l’ha staccata”. Il giudice continua chiedendole se avesse cercato di levarla subito la mano e, alla risposta negativa della donna, afferma interrogativamente. “… Quindi come se lei avesse accettato, in quel momento, questo gesto”. La domanda è nociva perché volta a forzare la risposta della persona offesa la quale afferma “No, lo ho provato a tirarmi indietro”.
Dopo che la testimone ha riferito che “guardava male” l’uomo, come per dirgli di finirla, il giudice consigliere le chiede, palesemente suggerendole la risposta confermativa:
“… e poi, ad un certo punto, quando lui le ha messo la mano sopra, lei gliel’ha presa per levarsela?“. La risposta della ragazza è ancora una volta “Sì”.

7. Quanto appena rilevato riverbera i suoi effetti anche sul piano epistemico atteso che la prova, indicata dalla sentenza di annullamento, non ha fornito un sapere certo: la teste, infatti, si è limitata, per gran parte dell’esame, ad assecondare, nella maniera di cui si è detto, il giudice che la interrogava. È, pertanto, condivisibile l’assunto del ricorrente laddove afferma che il descritto approccio, non garantendo la spontaneità delle risposte della persona offesa, ne pregiudica l’attendibilità.

Sicché può ben dirsi che la motivazione della sentenza non soddisfa il requisito della specifica confutazione delle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della diversa decisione, nè soddisfa l’obbligo di motivazione, così come indicato dalla sentenza di annullamento.

8. I profili di doglianza del secondo motivo restano assorbiti.

9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova. In caso di diffusione del presente provvedimento, si dovranno omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
Oscuramento dati.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

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