Le Sezioni unite erano state investite del quesito se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p., debba essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, o, invece, computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il seguente principio di diritto: «la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p. deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee».