Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., sia o meno necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena d’inefficacia della misura cautelare”.
Sul punto, infatti, si rinvengono due interpretazioni affatto antitetiche.
Secondo Cass., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50768, in Arch. n. proc. pen., 2015, p. 123, è da escludere la necessità della rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia quando la misura cautelare personale sia stata adottata all’esito di appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva originariamente respinto la richiesta di applicazione della medesima misura. Sulla medesima linea interpretativa, Cass., sez. II, 25 maggio 2017, n. 38828, in C.E.D. Cass., n. 271135, ha puntualizzato che tale adempimento non è necessario in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall’instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell’azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa.
Al contrario, Cass., sez. VI, 20 novembre 2014, n. 6088, inedita, ha affermato che l’interrogatorio di garanzia è necessario anche qualora la misura cautelare sia applicata all’esito dell’impugnazione del pubblico ministero. In tale direzione, muove, innanzitutto il tenore letterale dell’art. 294, comma 1, c.p.p. e, poi, la natura di imprescindibile garanzia rappresentata dall’interrogatorio. In quest’ultima prospettiva, la pronuncia ha rimarcato, per un verso, che l’interlocuzione con il giudice non può essere surrogata dalla possibilità di rendere spontanee dichiarazioni dinanzi al Tribunale della libertà e, per altro verso, come tra la decisione del giudice dell’appello cautelare e l’esecuzione della misura, a causa dell’effetto sospensivo spiegato dalla proposizione del ricorso per cassazione, intercorre un considerevole lasso temporale che contribuisce a giustificare la necessità di contatto tra imputato e giudice della cautela.
L’udienza è fissata per il 26 marzo 2020 e il relatore designato è il Consigliere Zaza.