Diamo notizia del deposito della sentenza n. 116, con la quale la Consulta ha dichiarato inammissibili, in riferimento all’art. 409, commi 4 e 5, c.p.p., e infondate, in riferimento all’art. 411, commi 1 e 1-bis, c.p.p., le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Nola «nella parte in cui (entrambe le disposizioni) non consentono al giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato».