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Art. 131 bis c.p. e giudice di pace: infondata la questione di legittimità costituzionale.

Segnaliamo l’Ordinanza n. 224 del 30 novembre 2021 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p. «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace».

Nel caso di specie, la parte civile non ha inteso addivenire ad una conciliazione, opponendosi ad una eventuale assoluzione ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

La questione si inserisce nel solco di altre pronunce della Consulta e ribadisce i principi già affermati nella sentenza n. 120 del 2019, la quale ha sancito la non applicabilità, nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Pertanto la Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione e  manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen. sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.

Ordinanza n. 224 – 2021

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